Il Decreto sicurezza colpisce il sistema di tutela dei diritti dei cittadini

Parlano i giuristi: non c’era l’urgenza di sottrarlo al percorso ordinario

Decreto sicurezza, è questo il problema? No, o meglio, è solo l’emersione di un iceberg molto più inquietante e più ampio di quanto si possa intravedere. Perché, se il decreto sicurezza, sottratto al dibattito dell’assemblea elettiva con l’escamotage del decreto legge e poi con i tagli alla discussione in commissione del disegno di legge, verrà portato al Senato “blindato” per ricevere il definitivo via libera, rappresenta un vero e proprio unicum nel panorama del diritto penale sia per natura che per modalità di approvazione, la ragione è molto più profonda di quanto possa apparire. A dirlo, è intanto l’avvocato penalista Sauro Poli, trent’anni di mestiere, una pratica che ha attraversato i vari sconvolgimenti che il sistema di tutela dell’imputato, fondamentale requisito dello stato liberal- democratico, ha attraversato e sta attraversando.

“Il problema viene da lontano – dice Poli- e si inserisce in quel legame mai risolto e sempre attuale fra la destra populista che prese forma nel fascismo storico, che ora si ripresenta con modalità moderne ma con le stesse idee di repressione e uso della forza contro le categorie della società che ritiene irriducibili al sistema che la caratterizzano, e il potere. In altre parole, questo decreto è la rappresentazione perfetta di ciò che il populismo ritiene sia “sicurezza”: diminuzione del principio di tutela del cittadino rispetto allo Stato, approccio repressivo contro tutto ciò che è dissenso. Ciò che preoccupa infatti nel particolare il legislatore non è la Sicurezza del cittadino, ma la sicurezza come repressione del dissenso. Dai rave ai detenuti, dalle occupazioni di case agli attivisti della transizione ecologica, il ragionamento non è mai sulle cause, ma sulle sanzioni. I nuovi reati in buona sostanza riguardano l’estensione e l’aggravio di reati già esistenti. Il problema, quindi, è la natura di questa legge, che inficia profondamente non la componente socialista della carta costituzionale bensì il diritto liberale di difesa delle libertà dei cittadini, fino a un grado ancora più profondo rispetto, scusate il paradosso, allo stesso Codice Rocco”. Insomma, è la natura stessa del testo che lo renderebbe eversivo del sistema, ovvero non solo quello costituzionale che è la base del nostro ordinamento, ma anche del sistema penale come conosciuto. Come ricorda Poli, questo provvedimento “rappresenta un perfetto esempio di “populismo penale”, in quanto individua categorie di cittadini cui le norme repressive dovrebbero essere applicate, criminalizzando condotte di marginalità e di dissenso”.

Dalla questione delle modalità con cui il testo del disegno di legge è stato sottratto al dibattito in Parlamento, ovvero all’organo legislatore previsto dalla nostra Carta fondamentale, parte la critica di Beniamino Deidda al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittima dell’usura e di ordinamento penitenziario”.
“Il problema fondamentale è racchiuso in una domanda: perché? Perché ricorrere allo strumento previsto dall’art. 77 Cost, , fattispecie che come noto richiede che corrano i requisiti di necessità e urgenza? Dov’è l’urgenza? Qual è il fatto straordinario che ha spinto il governo a sottrarre a un percorso ordinario una legge che ha già avuto il via libera alla Camera e che doveva essere sottoposto a un Senato in cui è presente una maggioranza blindata?”.

Il dubbio, direbbe qualcuno, sorge spontaneo, ovvero si è trattato di un escamotage per evitare l’innesco di una navetta che avrebbe rallentato l’iter della legge. Uno degli argomenti più abusati (non solo dalla destra) per invocare una semplificazione delle regole democratiche, ignorando i precisi messaggi dell’Assemblea Costituente, la cui finalità era quella di raggiungere la tutela il più possibile efficiente dell’organizzazione democratica del potere. “Il problema che sottostà a questo provvedimento è di fatto lo stesso, ovviamente con i cambiamenti storici avvenuti, che dovette affrontare lo Stato liberale con l’avvento delle leggi fascistissime”, dice Deidda. Nel senso non “di una ripetizione pedissequa del fenomeno”, come spiega il giudice, cosa impossibile nelle vicende storiche, bensì “considerando il “nuovo populismo”, ovvero lo stesso intendimento (sottrazione della centralità sovrana delle assemblee elettive) tradotto nelle nuove modalità storiche che i tempi configurano.

Nuovo e antico insieme, insomma: non fascismo storico, ma, considerandone la concezione populista, verticista ed escludente del potere, fascismo contemporaneo, con le nuove forme accettabili e sdoganate dalle stesse strutture democratiche. Svuotare e mantenere: svuotare di significato le istituzioni democratiche ma mantenerne la forma. In altre parole, democratura. Ecco dunque, secondo Deidda, il vero senso di questo decreto legge (ricordiamo che è entrato in vigore il 12 aprile scorso), e anche il suo potenziale eversivo. Eversivo della forma costituzionale dello Stato.

Del resto, il tentativo ad ora andato a buon fine ha trovato la strada spianata: da un lato, dall’utilizzo sempre più crescente del decreto legge come strumento di governo, approfittando della generale tolleranza verso la presenza o meno dei requisiti di necessità e urgenza e anche dell’osservanza dei tempi ristretti per l’approvazione in Parlamento (60 giorni), pratica che d’altro canto è stata utilizzata indifferentemente da centrosinistra e destra; dall’altro, dalla generale tendenza a trasformare il rapporto cittadino-Stato. Rapporto che, in questo decreto, diviene definitivamente “un rapporto Stato-suddito”.

Come dimostra, ad esempio, il patrocinio statale per le spese legali previsto per i componenti delle forze dell’ordine denunciati dai cittadini manifestanti. Una norma che discrimina l’eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini e ripropone il principio dell’individuazione di categorie e dell’affermazione di un principio di ordine etico (e come tale del tutto soggettivo) nell’individuazione delle categorie, ovvero, banalmente, “i buoni e i cattivi”. “Del resto – continua Deidda – lo stesso atteggiamento del presidente della Repubblica, pur con tutto il rispetto per Mattarella, contribuisce a sdoganare definitivamente la decretazione d’urgenza come strumento di governo capace di sostituirsi al Parlamento, il motore, secondo la Costituzione , dell’impulso legislativo”. Il rischio, l’accelerazione attraverso gli strumenti costituzionali, del cambiamento del sistema.

E’ il costituzionalista Lorenzo Chieffi professore di Diritto Pubblico e Costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, a mettere i puntini sulle i delle criticità del decreto in oggetto. o meglio delle modalità con cui è nato. In primo luogo, anche Chieffi esprime una riserva sull’approccio del Presidente Mattarella alla decretazione d’urgenza: dato per evidente l’abuso da parte del governo nell’utilizzo di questo strumento (l’attuale, ma è un “vizio”, come già detto, ben precedente) “non è del tutto comprensibile questo affidarsi al principio che sarà la Corte Costituzionale a decidere”. Anche perché il rinvio atteso alla Suprema Corte in realtà consente di “far passare anche testi palesemente illegittimi, talvolta con tanto di rilievi, ma a volte no. Il Presidente ha di sicuro, nei confronti di questo tema, un piglio politico”. Insomma, sembra di capire che la moral suasion in questo caso almeno, abbia dato scarsi frutti: la lettera di osservazioni del presidente della Repubblica, come ben scrive il Giornale, ha infatti provocato “un taglietto qui, una sforbiciatina là”, limando le norme più palesemente incostituzionali, ma non toccando un impianto generale di per sé, secondo i molti che si sono opposti (257 giuspubblicisti hanno firmato un appello contro questo testo di legge, la prima volta forse nella storia repubblicana, illustrandone le gravi incostituzionalità) contrario all’ordinamento costituzionale italiano.

Andando sullo specifico del DL sicurezza, in primo luogo, dice Chieffi, “come si fa a sostenere che sia presente l’urgenza? Il Disegno di legge non rappresenta l’urgenza, ma, d’altra parte, il contenuto del disegno di legge è stato trasposto, con piccoli aggiustamenti, nel decreto legge. Perciò, se ci fosse stata l’urgenza di provvedere, perché ricordarsi solo ora di fare un decreto legge, e non proporlo già all’origine?”.

In secondo luogo, l’eterogeneità del testo presenta un altro problema. “Si parla di tutto, dalle borseggiatrici in stato di gravidanza alle occupazioni delle case, dalle azioni degli attivisti dell’ambiente alla tutela delle forze dell’ordine, ai Cpr e carceri, al blocco stradale col proprio corpo, alla detenzione di materiale “con finalità di terrorismo”, al DASPO urbano, ecc. Secondo la sentenza costituzionale n. 22 del 2012, il decreto-legge deve essere omogeneo per materia o per scopo. Ovvero, la constatazione della presenza di norme
eterogenee pone sia il decreto legge che la legge di conversione, al di fuori del corretto percorso procedurale costituzionale. In altre parole, la presenza di norme eterogenee è la “riprova” che manca il presupposto fondamentale della decretazione d’urgenza.

In terzo luogo, continua il professor Chieffi, l’utilizzo del decreto legge in materia penale qualche problema lo pone. La Corte Costituzionale, ricorda il costituzionalista, ha più volte chiarito che il ricorso al decreto legge come al decreto legislativo non può essere un mezzo per superare di fatto la riserva di legge tendenzialmente assoluta che riguarda la produzione del diritto penale, ovvero delle fonti da cui promana il diritto penale, che è dalla stessa Costituzione riservata al Parlamento (ovvero, al legislatore tout court). Una sentenza di svolta in questo senso è la 5/2014 , confermata e rafforzata dalla 127/2017 e dalla 104 del 2017. Il tratto comune sembra essere il principio della esclusione che il decreto legislativo (o il decreto legge) possano introdurre nuove fattispecie penali o abrogarne altre, dal momento che si tradirebbe la riserva di legge di cui all’art.25 della Costituzione, in cui si statuisce: “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”.  E’ necessario ricordare che i vari governi hanno spesso scavalcato questa rigidità, ma via via le sentenze della Corte in particolare le ultime citate, hanno ribadito il principio, tendenzialmente assoluto, della riserva di legge prevista dalla norma costituzionale.

Tornando al decreto legge sicurezza, continua Chieffi, e andando sulla parte sostanziale dell’atto, ci sono alcune cose da chiedersi. Facendo degli esempi, è interessante comprendere la postura del governo sui problemi pur innegabili del Paese. “Pensiamo all’occupazione di case, contro cui si agisce con l’aggravamento ed estensione della pena. Ma qualcuno si è chiesto: Ci sono case? Perché è questa la domanda vera”. E così via: “Madri in carcere con i bambini? Sono venti in Italia. Allora la domanda è: ci sono case-famiglia? Chi si occupa davvero dei bambini?”. Lo stop alla coltivazione della canapa è sulla stessa linea punitivo-repressiva senza affrontare il problema vero. “Il Regolamento europeo autorizza l’uso industriale della canapa. Esiste una legge che incentiva la coltivazione industriale della canapa, che spinge gli imprenditori a investire, e all’improvviso tutto ciò viene stoppato”. Il problema di fondo? “Penalizzare, penalizzare, penalizzare – conclude Chieffi – ciò significa costruire norme penali anche laddove sono pregiudizievoli o non applicabili. La Destra se ne fa bandiera, la Sinistra non se ne è occupata”. Tirando le fila, rimane il ragionevole dubbio: potrebbe essere tutto fumo negli occhi. Sì, ma fare fumo è tattica antica, spesso rischia di oscurare il vero fine.

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