La notizia è stata riportata su Avvenire, in un piccolo trafiletto. Eppure la decisione del Tribunale di Catanzaro merita ben altra attenzione: condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento di 400 mila euro per il suicidio di un detenuto avvenuto nel 2009.
C’è un tempo della cronaca e un tempo del diritto. Qui si sovrappongono con fatica. La distanza temporale interroga l’effettività della tutela giurisdizionale e la capacità dell’ordinamento di offrire risposte ragionevoli in tempi compatibili con la funzione stessa del risarcimento.
Il primo nodo è quello della responsabilità. Il fondamento va ricercato nell’art. 28 Cost., nell’art. 2043 c.c. e nell’art. 2 Cost., che impone la garanzia dei diritti inviolabili anche in stato di detenzione. Centrale è l’accertamento del nesso causale tra eventuali omissioni dell’amministrazione penitenziaria e l’evento suicidario: prevedibilità del gesto, adeguatezza della vigilanza, rispetto dei protocolli di prevenzione. La posizione di custodia comporta obblighi di protezione qualificati, la cui violazione integra responsabilità aquiliana (di natura extracontrattuale).
Il secondo profilo riguarda il quantum. La liquidazione richiama i criteri del danno non patrimoniale, in particolare il danno da perdita del rapporto parentale. Occorre comprendere quali parametri tabellari siano stati adottati e in che misura sia intervenuta una personalizzazione del danno, alla luce delle circostanze concrete.
La sentenza apre infine una questione strutturale: la prevenzione del rischio suicidario come obbligo giuridico permanente dell’amministrazione. Il risarcimento interviene ex post. La responsabilità pubblica, per essere effettiva, deve operare ex ante. È in questa tensione che la decisione del Tribunale di Catanzaro chiede di essere letta. Potrebbe aprire nuove strade di tutela, oppure comprimerle significativamente.