Trump e l’uscita degli Stati Uniti da 66 organismi internazionali

In materia di diritti umani il recesso unilaterale non è ammissibile

La decisione del presidente Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti da numerose organizzazioni e trattati internazionali, nel gennaio 2026, è passata quasi sotto silenzio. Presi come siamo da crisi, guerre e annunci quotidiani, pochi hanno prestato attenzione al memorandum del 7 gennaio 2026 con cui Trump ha disposto il ritiro immediato degli USA da ben 66 strutture internazionali, tra organizzazioni, organi e accordi multilaterali. Secondo l’amministrazione, si tratterebbe di enti portatori di un approccio “globalista” – per usare il lessico trumpiano, “woke” – ritenuto incompatibile con gli interessi nazionali statunitensi. I settori coinvolti, tuttavia, non sono marginali: clima, migrazioni, diritti umani, sicurezza, sviluppo sostenibile.

Sul piano del diritto interno, i memorandum presidenziali vincolano l’apparato amministrativo federale, ma non possono modificare leggi approvate dal Congresso né invadere le sue prerogative costituzionali. Restano inoltre soggetti al controllo di legittimità dei tribunali, secondo il meccanismo della “judicial review”. Sul piano del diritto internazionale, invece, il recesso da un trattato o da un’organizzazione è considerato legittimo solo se avviene nel rispetto delle regole previste.

Qualche coordinata è utile ricordarla. Anzitutto, sebbene gli Stati Uniti non abbiano ratificato la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, essa codifica in larga misura norme di diritto internazionale consuetudinario, e dunque si applica anche a loro. Il recesso è pacificamente ammesso quando sia espressamente previsto dal trattato, oppure quando possa essere desunto dalla sua natura o dall’intenzione originaria delle parti. In mancanza di clausole esplicite, la prassi internazionale tende comunque a riconoscere un diritto consuetudinario al recesso, salvo che il trattato lo vieti in modo chiaro.

Le perplessità maggiori riguardano però i trattati in materia di diritti umani. Qui il quadro cambia sensibilmente. I diritti fondamentali non sono semplici obblighi reciproci tra Stati, ma obblighi assunti nei confronti degli individui, e molti di essi rientrano nello jus cogens, l’insieme delle norme imperative dell’ordinamento internazionale. Per questa ragione, una parte consistente della dottrina – e lo stesso Comitato ONU per i diritti umani – considera il recesso unilaterale da tali trattati come giuridicamente inammissibile o, quanto meno, “irretrattabile”.

C’è poi un profilo più generale, spesso rimosso dal dibattito pubblico: la cooperazione internazionale non è soltanto una scelta politica discrezionale, ma un vero e proprio dovere giuridico. Diversi regimi normativi, a partire dalla Carta delle Nazioni Unite (si pensi all’articolo 56), impongono agli Stati di cooperare per promuovere il progresso sociale, la salute, il rispetto dei diritti umani senza discriminazioni. Un ritiro massiccio e sistematico come quello annunciato dagli Stati Uniti rischia dunque di porsi in contrasto con questo principio generale.

L’atto di Trump può essere considerato legittimo solo nei casi in cui i trattati prevedano esplicitamente il recesso – come avviene, ad esempio, per la Convenzione quadro sul clima del 1992 – pur restando aperti possibili problemi di diritto interno legati al ruolo del Senato. Diverso è il discorso per l’uscita da organismi e regimi di tutela dei diritti fondamentali: qui la legittimità giuridica vacilla seriamente, perché quei diritti non sono nella libera disponibilità degli Stati. In ogni caso, il recesso non libera comunque gli Stati Uniti dal rispetto delle norme inderogabili del diritto internazionale generale.

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