L’articolo 11 della Costituzione e il pacifismo giuridico italiano

Il fine è lavorare al mantenimento di una pace internazionale giusta,

L’intervento del fisico teorico Carlo Rovelli al Concertone del Primo maggio ha scatenato la consueta tempesta sul nulla. Rovelli ha citato l’articolo 11 della Costituzione nella tradizionale forma monca: “l’Italia ripudia la guerra”. L’estrapolazione chirurgica di quella frase dall’ambiente naturale dell’articolo e del gruppo dei principi fondamentali della Costituzione è stata sufficiente a rinnovare il grave errore interpretativo di sempre, tradizionale spada sguainata del pacifismo nostrano.

Il pacifismo cattolico ha una base giuridica antica, che risale ai Padri della Chiesa e nel corso dei secoli si è sviluppata intorno ai principi di legitima auctoritas e iusta causa e al dibattito che dalla teologia scolastica è giunto fino ai giorni nostri con la Pacem in terris di Giovanni XXIII e alle posizioni di fermo dialogo espresse da Papa Francesco con l’enciclica Fratelli tutti. Una dottrina, quella del Bellum iustum, con forti diramazioni nel diritto e quindi sottoposta al divenire giuridico in un mondo che cambia ed esprime nuove e più forti urgenze. Si può essere d’accordo o meno, ma la base giuridica è forte e ricca di interessanti riflessioni a margine.

Il pacifismo politico italiano, invece, impernia la propria riflessione giuridica sulla prima parte dell’articolo 11, sbagliando però sempre la mira e riducendo i principi contenuti nel testo costituzionale a macchiette da avanspettacolo. Vediamo perché.  

Conviene innanzitutto prendere confidenza con questo benedetto articolo della Costituzione del 1948, leggendone interamente il testo:

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

La più importante interpretazione del famoso articolo 11 della Costituzione, quello che ripudia la guerra “come strumento di offesa”, riguarda proprio la legittimazione della partecipazione dello Stato Italiano nei processi di sicurezza internazionale. La legalità costituzionale della guerra di difesa, poi, è perfezionata dalla presenza dell’esercito e da altri tre articoli: 78 (le Camere deliberano lo stato di guerra), 87 (il Presidente dichiara lo stato di guerra), 52 (dovere dei cittadini di difendere la patria).

L’impegno alla sicurezza internazionale rientra soprattutto nell’adesione dell’Italia a organizzazioni sovranazionali come la NATO, l’Unione Europea e le Nazioni Unite. La Costituzione, quindi, ha sì rifiutato la guerra come intervento, ma ha altresì legittimato il nostro esercito a intervenire, per scopi di pace e giustizia, in situazioni di necessità.

I principi alla base dell’art. 11 sono dunque quattro: il rifiuto della guerra di intervento, l’ammissibilità della guerra di difesa, la limitazione di sovranità nazionale, ribadita dall’art. 117 (vincoli derivanti dagli obblighi internazionali), e la partecipazione ai processi di pace e sicurezza internazionale (art. 1 Carta ONU).

Il diritto costituzionale si articola sempre su una base di logica quasi cartesiana affidandosi inoltre agli strumenti interpretativi per “ringiovanire” la nostra Carta costituzionale, che i costituenti vollero lunga e rigida. Con un’accortezza però, segnalata con precisione dalla Consulta in una famosa sentenza, la n. 1 del 2013: “L’interpretazione meramente letterale delle disposizioni normative, metodo primitivo sempre, lo è ancor più se oggetto della ricostruzione ermeneutica sono le disposizioni costituzionali, che contengono norme basate su principi fondamentali indispensabili per il regolare funzionamento delle istituzioni della Repubblica democratica”.

Sarebbe sufficiente quella sentenza per demolire ogni tentativo di manipolazione letterale della Costituzione, spesso costruito ad arte senza impegnarsi nella fatica di spingersi oltre per capire i motivi e il senso di ciascun articolo e la sua evoluzione nel tempo. Ad aiutare il lavoro di ricostruzione non letterale, infine, sono veramente utili i dibattiti nell’assemblea costituente.

Il 5 marzo 1947, Meuccio Ruini, presidente della Commissione dei 75, aprendo il dibattito sull’articolo 11 (inizialmente era il n. 4, poi divenne il 6, poi ancora l’8 e infine l’11) dichiarò:

“Rinnegando recisamente la sciagurata parentesi fascista l’Italia rinuncia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli. Stato indipendente e libero, l’Italia non consente, in linea di principio, altre limitazioni alla sua sovranità, ma si dichiara pronta, in condizioni di reciprocità e di eguaglianza, a quelle necessarie per organizzare la solidarietà e la giusta pace fra i popoli. Contro ogni minaccia di rinascente nazionalismo, la nostra costituzione si riallaccia a ciò che rappresenta non soltanto le più pure tradizioni ma anche lo storico e concreto interesse dell’Italia: il rispetto dei valori internazionali”.

Il tema era complesso: da un lato restare collegati al processo di unione che il Manifesto di Ventotene aveva avviato, dall’altro evitare che la partecipazione a forme di coesione sovranazionale regionale potesse implicitamente collocare il Paese in un ambito troppo ristretto. Soprattutto, ciò che si voleva evitare era un distanziamento dagli Stati Uniti: il debito morale e materiale derivante dalla liberazione imponeva un atteggiamento di amicizia.

Basterebbe a questo punto leggere di un fiato i resoconti del dibattito in sede costituente per capire quanto fu delicata la ricerca di questo equilibrio. Emilio Lussu chiese di fare specifico riferimento a una “organizzazione europea e internazionale”. Aldo Moro replicò a breve giro di posta: “Dicendo internazionale sono già comprese tutte le ipotesi”. Mentre Fabio Treves intravide lo spazio per un’utile precisazione: “Noi auspicheremmo che l’Italia desse l’esempio con questo articolo di quel futuro diritto internazionale, e ancor più direi, costume democratico internazionale, che desideriamo possa un giorno reggere un mondo migliore e più giusto”. Gino Pieri, invece, pose l’accento sulla concretezza del pericolo di una nuova guerra: “Noi crediamo che l’ONU sia in grado di evitare la guerra fra le nazioni minori, ma che non sia in grado di evitarla fra le nazioni maggiori, e che molto meglio servirebbe la causa della pace il movimento federalista europeo, in quanto verrebbe ad unificare quell’Europa che è stata finora il focolaio di origine delle recenti guerre”. Infine, Meuccio Ruini a conclusione del dibattito il 24 marzo: “In questo momento storico, un ordinamento internazionale può e deve andare anche oltre i confini d’Europa. Limitarsi a tali confini non è opportuno di fronte ad altri continenti, come l’America, che desiderano di partecipare all’organizzazione internazionale”.

Perfino sull’uso del verbo ripudiare il dibattito fu intenso. Ruini si trovò, quindi, a precisare: “Si tratta anzitutto di scegliere fra alcuni verbi: rinunzia, ripudia, condanna, che si affacciano nei vari emendamenti. La Commissione, ha ritenuto che, mentre ‘condanna’ ha un valore etico più che politico-giuridico, e ‘rinunzia’ presuppone, in certo modo, la rinunzia ad un bene, ad un diritto, il diritto della guerra (che vogliamo appunto contestare), la parola ‘ripudia’, se può apparire per alcuni richiami non pienamente felice, ha un significato intermedio, ha un accento energico ed implica così la condanna come la rinuncia alla guerra”.

L’articolo 11 è, quindi, importante, proprio perché segnala la particolare attenzione dell’Italia al divenire del diritto internazionale attraverso la partecipazione attiva, eguale e reciproca del nostro Paese a ormai numerose organizzazioni sovranazionali. Il fine reale è lavorare al mantenimento di una pace internazionale giusta, che contenga al proprio interno i principi di giustizia che nel corso degli anni la comunità internazionale è andata costruendo. Il riferimento è anche allo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale. Ecco, l’articolo 11 è la sintesi del pacifismo giuridico, che dal giusnaturalismo di Kant al Manifesto di Ventotene, passando per il normativismo di Hans Kelsen, aveva attraversato l’Europa per tanti anni, senza trovare una soluzione.

Questo è il significato del benedetto, e straordinario, articolo 11 della nostra Costituzione. Non altro.

In foto Meuccio Ruini

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