Convenzione sul genocidio e conflitto a Gaza: il caso Sudafrica vs. Israele

La sentenza di merito richiederà anni, e la sua applicazione resta incerta
La sede della Corte Internazionale di Giustizia all’Aja

Il 29 dicembre 2023, il Sudafrica ha presentato un’istanza formale alla Corte internazionale di giustizia (CIG) contro Israele, avviando un procedimento che ha subito attirato l’attenzione globale. Il caso, intitolato Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), riguarda le presunte violazioni, da parte di Israele, della Convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio.

Il ricorso è arrivato nel pieno dell’operazione militare israeliana a Gaza, scatenata dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023 di Hamas e di altri gruppi armati. La novità, rispetto ad altri precedenti, è che la CIG, principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, si trova a giudicare una crisi in corso, e non a posteriori.

La base giuridica invocata da Pretoria è l’articolo IX della Convenzione sul genocidio, che conferisce alla Corte la competenza a dirimere controversie sulla sua applicazione. Sia il Sudafrica (dal 1998) che Israele (dal 1950) ne sono parte senza riserve. Centrale è anche il carattere erga omnes degli obblighi previsti dal trattato: prevenire e punire il genocidio è un dovere che ogni Stato ha verso l’intera comunità internazionale. È su questo punto che la Corte ha riconosciuto la legittimazione del Sudafrica ad agire, non come Stato direttamente colpito, ma come difensore di un obbligo universale. Non si tratta di una prima volta: la stessa logica era stata affermata nel caso Gambia c. Myanmar.

L’iniziativa sudafricana si colloca in quella che molti giuristi chiamano “contenzioso strategico di interesse pubblico”: Stati che ricorrono ai tribunali internazionali per rafforzare l’ordine giuridico globale e colmare i vuoti lasciati dagli organi politici, spesso paralizzati dai veti. In questo senso, il caso non riguarda soltanto Israele, ma tocca il nodo irrisolto del rapporto tra diritto internazionale e realpolitik.

Il ricorso sudafricano, un documento di 84 pagine, accusa Israele di aver commesso atti “di carattere genocidario” con lo specifico intento di distruggere i palestinesi di Gaza, considerati come “parte sostanziale” del popolo palestinese. Le accuse elencano uccisioni di massa, inflizione di danni fisici e mentali, distruzione di infrastrutture vitali, privazione di beni essenziali come acqua, cibo e cure mediche, fino all’imposizione di misure che ostacolano le nascite, aggravate dal collasso dei servizi sanitari. Per dimostrare il difficile requisito dell’“intento genocida” (dolus specialis), Pretoria ha citato dichiarazioni pubbliche di leader e ministri israeliani che, secondo l’accusa, costituirebbero incitamento diretto al genocidio.

La difesa israeliana ha respinto ogni accusa, definendo il ricorso “strumentale” e accusando il Sudafrica di farsi “portavoce legale di Hamas”. Israele sostiene che la sua operazione risponda al diritto di autodifesa, che il vero obiettivo sia Hamas e non il popolo palestinese, e che il quadro giuridico corretto sia quello del diritto internazionale umanitario, non della Convenzione sul genocidio. Le dichiarazioni citate, afferma, sarebbero state estrapolate dal contesto e non rispecchierebbero la linea ufficiale dello Stato. Inoltre, Israele ha sollevato un’eccezione preliminare: prima del ricorso non esisteva una “controversia” formale tra le parti, condizione necessaria per attivare la giurisdizione della Corte. Tuttavia, il Sudafrica aveva inviato lettere ufficiali a cui Tel Aviv aveva replicato negando le accuse: uno scambio sufficiente, secondo i giudici, a costituire la controversia.

Il 26 gennaio 2024 la Corte ha emesso la sua prima ordinanza, una decisione di portata storica. Non si trattava di stabilire se Israele avesse commesso un genocidio, ma di verificare tre condizioni preliminari: la propria giurisdizione prima facie, la plausibilità dei diritti invocati e l’esistenza di un rischio di danno irreparabile. Tutti e tre i criteri sono stati riconosciuti. Da qui l’imposizione a Israele di sei misure cautelari: prevenire atti genocidari, assicurare che le proprie forze armate non li commettano, impedire e punire l’incitamento, garantire aiuti umanitari, preservare le prove e riferire alla Corte entro un mese. Non è stata invece accolta la richiesta di cessate il fuoco, scelta che ha suscitato interpretazioni divergenti: per Israele una conferma della legittimità delle sue azioni, per i critici un segno di cautela eccessiva della Corte.

La decisione è stata approvata da una larga maggioranza dei giudici, con soli due voti contrari (tra cui quello della giudice ugandese Sebutinde e del giudice ad hoc israeliano Barak). Quest’ultimo, tuttavia, ha votato a favore di alcune misure, riconoscendo implicitamente la gravità della situazione.

Con il proseguire del conflitto, il Sudafrica ha chiesto nuove misure. Il 28 marzo 2024 la Corte ha integrato l’ordinanza iniziale imponendo a Israele di garantire immediatamente forniture su larga scala di beni essenziali, citando esplicitamente il rischio di carestia. Il 24 maggio è arrivata l’ordinanza più drastica: con 13 voti a favore e 2 contrari, Israele è stato chiamato a sospendere “immediatamente” l’offensiva militare su Rafah, ritenuta capace di infliggere condizioni di vita tali da portare alla distruzione del gruppo palestinese di Gaza. È stato un passaggio storico: da un ordine generico di prevenzione a uno specifico che incideva direttamente su un’operazione militare in corso.

Il procedimento è ora entrato nella fase di merito. Il Sudafrica ha già depositato un memoriale di oltre 750 pagine, corredato da migliaia di allegati, mentre Israele presenterà la sua risposta entro gennaio 2026. Il nodo centrale sarà il dolus specialis: l’intento specifico di distruggere un gruppo, difficile da provare e già in passato interpretato dalla Corte con grande cautela, come dimostra il caso Bosnia c. Serbia.

Sul piano politico, Israele ha rigettato con fermezza le decisioni della Corte, definendole “scandalose” e continuando le operazioni militari. La CIG, infatti, non dispone di strumenti coercitivi propri: l’attuazione delle sue ordinanze dipende dagli Stati membri ONU e, in ultima istanza, dal Consiglio di Sicurezza, spesso paralizzato dai veti.

Il caso ha però già lasciato il segno. Diversi Paesi – dal Nicaragua alla Colombia, da Cuba al Messico, fino a Spagna, Turchia e Brasile – hanno espresso sostegno formale al Sudafrica, alcuni intervenendo direttamente nel procedimento. Altri, come gli Stati Uniti, hanno espresso scetticismo o aperta contrarietà. Una spaccatura che riflette il divario tra il piano giuridico e quello geopolitico.

In ogni caso, il procedimento segna un precedente storico: conferma che gli obblighi della Convenzione sul genocidio sono universali e che uno Stato terzo può agire in difesa di un popolo minacciato. Dimostra anche come il diritto internazionale, pur privo di mezzi coercitivi, continui a rappresentare un riferimento normativo globale, soprattutto quando la politica resta paralizzata.

La sentenza di merito richiederà anni, e la sua applicazione resta incerta. Ma la vicenda Sudafrica c. Israele rimarrà come uno dei casi emblematici di questo secolo: un banco di prova per il diritto internazionale, una sfida per la giustizia globale, un segnale della fragilità – e al tempo stesso della necessità – delle regole comuni in un mondo multipolare.

Total
0
Condivisioni
Prec.
Teatro: il gesto “inutile” nell’ex centrale termica della Fiat

Teatro: il gesto “inutile” nell’ex centrale termica della Fiat

“Senza titolo” di Romeo Castellucci ha inaugurato la 32ma edizione del Festival

Succ.
Ucraina, Israele e il riarmo: partiti italiani in ordine sparso

Ucraina, Israele e il riarmo: partiti italiani in ordine sparso

Il Parlamento riprende i lavori partendo dal grave contesto internazionale

You May Also Like
Total
0
Condividi