Il nuovo regolamento europeo approvato in via definitiva mercoledì scorso 17 giugno, contiene una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la disciplina dell’agricoltura europea. Il Regolamento sulle Nuove Tecniche Genomiche (Regolamento UE NGT) , che verrà applicato a 20 giorni dalla pubblicazione su Gazzettino dell’UE , più 24 mesi di transizione, mette chiarezza su alcuni punti fondamentali, regalando così all’agricoltore europeo un quadro chiaro in un tema complesso come quello delle manipolazioni genetiche agricole.
Intanto, il nuovo regolamento distingue due categorie NGT, ovvero Categoria NGT-1 e Categoria NGT-2. Per chiarezza, NGT è l’acronimo di New Genomic Techniques, un gruppo di passaggi tecnici e operazioni che modificano il DNA che la pianta ha in natura, in modo mirato (ad esempio, per aumentare la resistenza alla siccità) senza lasciare DNA “estraneo”. con cui, a differenza del “vecchio” OGM.
La prima, Categoria NGT–1, racchiude piante con modificazioni genetiche che potrebbero ottenersi con tecniche convenzionali finalizzate al miglioramento genetico o che potrebbero accadere spontaneamente , per “mutagenesi naturale”. Questa categoria è esentata dalla Direttiva 2001/18/CE sugli OGM, che in pratica trattava tutte le operazioni di modificazioni genetiche alla stessa stregua degli OGM, con le stesse prescrizioni giuridiche e limitazioni. In pratica, con la nuova regolamentazione, le 1- NGT escono dalla Direttiva OGM del 2001 , con la sola esclusione delle varietà con tolleranza agli erbicidi o con produzione di sostanze insetticide. Per quanto riguarda i requisiti, questi sono i criteri di equivalenza più le soglie numeriche. Quest’ultime sono definite in allegato in modo molto preciso, e riguardano numeri tecnici che devono essere rispettati nelle operazioni di modifica per mantenere la pianta nella Categoria 1-GTN. Più interessante il requisito dei criteri di equivalenza, che costituiscono un po’ il centro della regolamentazione e definizione della Categoria in esame.
In sintesi, i “criteri di equivalenza” sono il rispetto di quei parametri che permettono alla Commissione che controlla l’operazione, di far uscire la pianta dalla categoria OGM. La modifica genetica avvenuta, in parole semplici, deve essere “equivalente” a quella che “potrebbe avvenire in natura” o col “breeding (allevamento selettivo) tradizionale”. La verifica si incentra su tre elementi: il tipo di modifica, l‘origine del DNA, l’effetto. Le modifiche al primo punto, devono riguardare solo sostituzioni, inserzioni o delezioni (che consiste nell’assenza di un tratto di cromosoma) di basi di DNA. Il regolamento prescrive anche il numero di modifiche: massimo 20 per gene target. Il secondo elemento da verificare riguarda l’origine del DNA, ovvero il DNA inserito deve provenire da un “pool genico” compatibile per l’incrocio. Va da sé che sono vietati i transgeni provenienti ad esempio da batteri, pesci o altri generi viventi lontanissimi dalla pianta soggetta alla modificazione. In altre parole, il processo deve essere sviluppato in crisgenesi, non si può farlo in transgenesi. Infine, l’ultimo step cui deve rispondere l’operazione, ovvero gli effetti della manipolazione, riguarda la modifica stessa, che non deve interrompere un gene endogeno mettendo così in atto una proteina “chimera” ovvero nuova, mai vista prima in natura. In quest’ultimo caso si fuoriesce dalla categoria 1-NGT e si entra in quella OGM, con tutte le conseguenze del caso rispetto a limiti, controlli, etichette ecc. .
La Categoria NGT-2 racchiude tutte le altre piante NGT che non rispettano i requisiti richiesti. Rimangono così soggette alla normativa OGM, che comprende la valutazione del rischio EFSA (L’Autorità europea per la sicurezza alimentare), l’autorizzazione pre-immissione, la tracciabilità ed etichettatura.
Gli Stati membri mantengono facoltà di “opt-out” (una sorta di “diritto di rinuncia”) territoriale per la coltivazione.
Inoltre, la regolamentazione europea fissa anche altri passaggi importanti, dalla istituzione di un database pubblico UE di tutte le varietà NGT, ad alcuni obblighi da rispettarsi dentro le categorie, che riguardano in buona sostanza, per quanto riguarda l’NGT-1, etichettatura obbligatoria delle sementi/propaguli vegetali con dicitura “NGT-1”, mentre non è presente alcun obbligo di etichettatura per alimenti/mangimi derivati; per quanto riguarda l’NGT-2, permane l’obbligo di etichettatura come OGM lungo tutta la filiera
Il Regolamento considera anche l’impatto dell’NGT con la produzione biologica. Così, pur mantenendo il divieto di utilizzo di NGT-1 e NGT-2 in agricoltura biologica, tuttavia stabilisce che la presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di NGT-1 non comporta sanzioni né responsabilità per operatori bio.
Le modifiche agevolano la categoria NGT-1, in quanto per questa categoria, non viene richiesta nessuna valutazione ambientale/sanitaria, nessuna misura di coesistenza, nessun monitoraggio post-immissione. L’EFSA: ha ritenuto non necessaria, per questa categoria, nessuna valutazione caso-per-caso.
Per quanto riguarda gli obiettivi del nuovo Regolamento, il principale è adattare il quadro normativo UE agli sviluppi tecnologici di “targeted mutagenesis” e “cisgenesis” allo scopo di favorire innovazione, sicurezza alimentare e competitività, pur mantenendo elevati standard di tutela salute/ambiente.
In sintesi, il Regolamento approvato introduce due categorie, piante NGT-1 che verranno equiparate alle varietà convenzionali, in quanto le modifiche introdotte “potrebbero avvenire anche in natura”, mentre le NGT-2 resteranno sotto “l’ombrello” OGM. L’etichettatura dovrà riportare la dicitura “NGT” per le sementi, ma gli alimenti derivati da NGT-1 non saranno obbligati all’etichetta che ne indichi l’origine. Nel campo del “biologico”, le tecniche NGT restano escluse. Tuttavia, non sarà sanzionata la contaminazione ci NGT-1 dovuta ad accidentalità.
Naturalmente, non tutto è così liscio. Infatti, la definizione “equivalente in natura” per molti gruppi ambientalisti e ONG non ha natura sufficientemente scientifica, bensì adombra una scelta politica, Per fare un esempio, se venisse eseguita una delezione (cancellazione di tratti del DNA) di venti basi come da regolamento, si potrebbero verificare effetti a cascata sul metabolismo, in un quadro assolutamente non rinvenibile mai in natura. Inoltre, il fatto che il piano di monitoraggio ambientale non sia obbligatorio per l’NGT-1 , potrebbe comportare la scoperta di conseguenze impreviste troppo tardi per porre rimedio. Ancora, il data base pubblico insufficiente, unito alla mancanza di obbligo di etichettatura specifica, potrebbe produrre una pericolosa “confusione” fra agricoltura bio/convenzionale e piante NGT-1.
Un altro punctum dolens della costruzione, sottolineato in particolare dai produttori di agricoltura biologica, riguarda i brevetti. Infatti, il rischio è la concentrazione di mercato, vale a dire il fatto che le big-biotech rischiano di creare un grosso monopolio per quanto riguarda, ad esempio, le varietà alimentari resistenti alla siccità o alle malattie. Le richieste sono partite e partono, mentre la previsione di studiare restrizioni per i brevetti è rimandata al 2027. Insomma, si rischia di chiudere la stalla quando i buoi sono scappati.
Ci sono anche critiche scientifiche, che provengono dal mondo accademico, e che riguardano anche i numeri tecnici con sui si può lavorare, ad esempio il limite delle famose 20 basi di DNA. In molti ambienti scientifici si ritiene che non c’è nessuna evidenza scientifica che il numero 20 sia sicuro, rispetto ad esempio al 19, o al 21. Per questi attori si parla di numero “politico”, non scientifico. Anche l’aspetto della proteina “nuova” potrebbe contenere un rischio scientifico non calcolabile, in quanto si ritiene che sia possibile che una proteina modificata anche se non “nuova”, potrebbe avere attività biologiche inaspettate. Infine, visto il frastagliamento delle regolamentazioni internazionali (USA e Canada ad esempio praticano una deregulation spinta) il rischio è quello di produrre serie e difficilmente sormontabili, barriere commerciali