Regeni, il processo che ha sfidato i confini

Servono norme interne per rendere effettive le dichiarazioni solenni
Giulio Regeni, foto di Di Asiaecica – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97490743

Il processo per la morte di Giulio Regeni è stato certamente importante. Ieri è arrivata la sentenza, con tre condanne a dieci anni per sequestro. Ed è interessante, prima ancora che per la sua enorme rilevanza politica, per ciò che ha mostrato del diritto penale contemporaneo quando deve misurarsi con crimini commessi all’estero, apparati statali stranieri e imputati che quello Stato si rifiuta di consegnare alla giustizia. Non siamo, però, ancora nella competenza della cosiddetta «giurisdizione universale».

Il primo elemento è la dimensione internazionale della giurisdizione. La tortura non appartiene, tecnicamente, al ristretto catalogo dei core crimes dello Statuto di Roma: è innanzitutto un treaty crime, disciplinato dalla Convenzione ONU contro la tortura del 1984. La Convenzione costruisce però uno statuto particolarmente forte: impone agli Stati di stabilire la propria giurisdizione nelle ipotesi previste e, soprattutto, introduce il principio aut dedere aut judicare, cioè l’alternativa tra estradare o sottoporre il caso alle proprie autorità giudiziarie. La tortura assume così una dimensione che supera il territorio e mette in discussione la tradizionale esclusività della sovranità statale.

Nel caso Regeni questa dimensione si è intrecciata con la giurisdizione italiana derivante dalla nazionalità della vittima. Ed è qui che emerge il secondo, straordinario profilo giuridico: il processo in absentia. Le autorità egiziane non hanno fornito gli indirizzi necessari per notificare gli atti ai quattro imputati. Applicando rigidamente le regole ordinarie, quella mancata cooperazione avrebbe potuto trasformarsi in un impedimento permanente alla celebrazione del processo.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 192 del 2023, ha invece individuato in questa situazione una vera e propria «immunità extra ordinem». Ha dichiarato illegittimo l’art. 420-bis del codice di procedura penale nella parte in cui impediva di procedere in assenza per fatti di tortura riconducibili alla Convenzione, quando l’impossibilità della notifica dipenda dalla mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato. Al tempo stesso ha salvaguardato il diritto dell’imputato a un nuovo processo in presenza.

La Consulta non ha sacrificato il diritto di difesa sull’altare della ragion di Stato. Ha cercato, piuttosto, un equilibrio tra due esigenze: garantire il diritto di difesa dell’imputato e impedire che l’ostruzionismo di uno Stato straniero produca una zona franca di impunità. Per la Corte, l’accertamento giudiziale della tortura costituisce infatti un obbligo costituzionale e sovranazionale, legato alla dignità della persona e al carattere inderogabile del divieto di tortura.

Il processo Regeni ha indicato, infine, una questione più generale. E assai complessa. L’Italia dispone ancora di una disciplina frammentaria dei crimini internazionali. Nel 2022 una commissione presieduta da Francesco Palazzo e Fausto Pocar elaborò un progetto organico di Codice dei crimini internazionali; il Consiglio dei ministri ne approvò il disegno di legge il 16 marzo 2023, ma quel testo non è mai arrivato alle Camere.

Il processo Regeni ha mostrato quanto sia urgente colmare quel vuoto. Non servono soltanto dichiarazioni solenni sul diritto internazionale: servono norme interne capaci di dare loro effettività, disciplinando in modo organico giurisdizione, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, genocidio, aggressione, responsabilità individuale e immunità.

Ecco, la lezione giuridica del processo Regeni, in fondo, è proprio  questa: quando un crimine attraversa i confini, anche il diritto deve essere capace di farlo. Altrimenti la sovranità dello Stato che protegge l’autore rischia di diventare, molto semplicemente, la sovranità dell’impunità.

Ora, però, la parola passa alla politica. L’Italia potrebbe chiedere all’Egitto l’estradizione dei tre funzionari condannati. Potrebbe. Ma sappiamo già come andrà a finire, no?

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