Carcere non solo luogo di pena ma anche ambiente di lavoro

La rivoluzione del Tribunale del Riesame dopo il sequestro a Sollicciano

Il Tribunale del Riesame ha respinto gran parte del ricorso presentato dal Ministero della Giustizia contro l’ordinanza con cui il Gip aveva disposto il sequestro preventivo di sette sezioni del carcere di Sollicciano. Ha invece accolto il motivo di impugnazione relativo all’ordine di trasferimento dei detenuti e al relativo cronoprogramma previsto dal provvedimento.

Ho letto molti commenti a questa decisione. Quasi tutti si sono concentrati sul sequestro o sul mancato trasferimento dei detenuti. Mi sembra, però, che sia passato inosservato l’aspetto giuridicamente più innovativo dell’intera vicenda. Finora il degrado delle carceri italiane è stato affrontato soprattutto sul terreno dei diritti fondamentali della persona detenuta. L’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la sentenza Torreggiani, l’articolo 27 della Costituzione: è questo l’orizzonte giuridico nel quale, negli ultimi anni, si è sviluppato il contenzioso sulle condizioni di detenzione.

A Sollicciano, invece, accade qualcosa di diverso. La Procura di Firenze e il Gip hanno fondato il sequestro preventivo non sulla legislazione in materia di diritti umani, ma sul decreto legislativo n. 81 del 2008, il Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È un vero cambio di paradigma. La tutela non passa più soltanto attraverso il riconoscimento dei diritti del detenuto in quanto persona privata della libertà, ma anche attraverso la disciplina che protegge chiunque svolga un’attività lavorativa in un ambiente che deve rispettare precisi requisiti di sicurezza. Questo spostamento produce conseguenze molto rilevanti.

Il Tribunale del Riesame ha infatti confermato il sequestro preventivo delle sette sezioni, ma ha escluso che il giudice penale possa imporre all’Amministrazione penitenziaria il trasferimento dei detenuti e il relativo cronoprogramma. È una distinzione coerente con il fondamento giuridico del provvedimento. Il sequestro incide sulla disponibilità dei locali, sottraendoli alla piena disponibilità dell’Amministrazione. L’organizzazione della popolazione detenuta, invece, appartiene alla gestione dell’esecuzione penitenziaria ed è rimessa al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

L’inchiesta della Procura, dalla quale è nato il provvedimento del Gip, è ancora senza indagati. Non si tratta di una stranezza. La questione è giuridicamente nuova e pone problemi interpretativi tutt’altro che semplici. Il primo riguarda l’individuazione del “datore di lavoro” ai fini dell’applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, sia con riferimento al lavoro penitenziario retribuito, sia, più in generale, alle attività lavorative che si svolgono all’interno dell’istituto. Ed è proprio qui che si coglie la portata della vicenda.

Le sezioni interessate dal sequestro non vengono considerate soltanto luoghi di detenzione. Per la parte in cui vi si svolgono attività lavorative, sono anche luoghi di lavoro e, come tali, devono rispettare la disciplina sulla sicurezza. Non è un dettaglio tecnico. È un mutamento di prospettiva. Per anni il carcere è stato giudicato prevalentemente come luogo di esecuzione della pena. Oggi entra, almeno in parte, anche nell’ambito della legislazione prevenzionistica. Il carcere non è più soltanto uno spazio nel quale si misurano la dignità della persona detenuta e la legittimità della pena; diventa anche un ambiente di lavoro soggetto agli stessi standard di sicurezza che valgono all’esterno.

Si comprende allora anche il passaggio centrale dell’ordinanza del Tribunale del Riesame, secondo cui il sequestro preventivo può incidere sulla disponibilità dei locali, ma non può imporre direttamente all’Amministrazione penitenziaria le modalità con cui gestire i detenuti. I due piani restano distinti. Da una parte vi è il vincolo reale imposto dal sequestro: quei locali rimangono indisponibili fino al ripristino delle condizioni di sicurezza previste dalla legge. Dall’altra vi è la responsabilità amministrativa di decidere come garantire l’esecuzione della pena.

È proprio questo il punto destinato ad avere conseguenze che vanno ben oltre Sollicciano. Se questa impostazione verrà confermata nei successivi gradi di giudizio, il sistema penitenziario italiano dovrà confrontarsi non solo con gli obblighi derivanti dalla Costituzione e dalla CEDU, ma anche con quelli, altrettanto cogenti, della legislazione sulla sicurezza del lavoro. Ed è da qui che nasce la domanda decisiva, alla quale nessuno ha ancora risposto. Che cosa accadrà ora a quelle sette sezioni?

Perché, fino a quando non saranno eliminate le condizioni che hanno giustificato il sequestro, quei locali non rappresenteranno soltanto un problema dell’Amministrazione penitenziaria. Continueranno a costituire un limite giuridico imposto dall’autorità giudiziaria, esattamente come avviene per qualsiasi altro luogo di lavoro dichiarato non sicuro.

Total
0
Condivisioni
Prec.
2026, l’anno magico del Cinema in Toscana

2026, l’anno magico del Cinema in Toscana

Si festeggiano i 20 anni della rassegna di festival internazionali “50 Giorni di

Succ.
La danza lancia un messaggio di pace nel nome di Giorgio La Pira

La danza lancia un messaggio di pace nel nome di Giorgio La Pira

Una serata dedicata al Professore sempre più un punto di riferimento per tutti

You May Also Like
Total
0
Condividi