Diritto e genocidio, l’esempio di Gaza

La categoria giuridica non ha il carattere di una metafora, è una fattispecie
Gaza City, macerie

Leggo con una certa insistenza, soprattutto sulla stampa quotidiana, il dibattito intorno alla qualificazione di quanto accaduto – e tuttora accade – a Gaza in termini di genocidio. La questione, in realtà, non è nuova, né sul piano politico né su quello teorico. Il concetto di genocidio, infatti, attraversa più ambiti disciplinari: dalla sociologia alla storiografia, dalla demografia all’antropologia, fino al diritto. Ciascuno di questi saperi elabora criteri interpretativi propri, spesso legittimi, non necessariamente sovrapponibili.

Nel linguaggio giuridico, tuttavia, il genocidio non è una categoria descrittiva o morale, bensì una fattispecie penale tipizzata. È, in altri termini, un crimine definito da norme internazionali precise, che richiede l’accertamento rigoroso di elementi costitutivi, tra cui, in particolare, l’elemento soggettivo dell’intento genocidario. Tale accertamento non può prescindere da un percorso probatorio strutturato, articolato in più fasi e gradi di giudizio, all’interno di giurisdizioni competenti specificamente istituite.

Ne consegue che l’affermazione secondo cui quanto avviene a Gaza costituisca – o non costituisca – un genocidio, quando formulata al di fuori di tale cornice, appartiene più propriamente al terreno dell’interpretazione politico-culturale o dell’analisi accademica, ma non a quello della qualificazione giuridica in senso stretto. Sul piano del diritto internazionale, infatti, la questione resta affidata agli organi competenti, e in particolare ai procedimenti in corso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia e alla Corte penale internazionale, i cui sviluppi – allo stato – non hanno ancora condotto a un accertamento definitivo in tal senso.

In questo scarto tra il tempo lungo e rigoroso del diritto e quello immediato del discorso pubblico si colloca gran parte dell’equivoco contemporaneo: la tendenza a sovrapporre piani diversi, confondendo il giudizio morale o politico con la qualificazione giuridica, che invece richiede, per sua natura, prudenza, metodo e prova.

Resta, tuttavia, uno spazio che non è giuridico ma pubblico, nel quale le parole circolano, si ampliano, si caricano di significati ulteriori. In questo spazio, qualificare uno sterminio come genocidio – o negarne tale natura – implica comunque un’assunzione di responsabilità, perché significa attribuire ai fatti un senso che eccede il mero dato empirico. È una responsabilità simmetrica, che riguarda tanto chi afferma quanto chi esclude.

Ma proprio per questo è opportuno non confondere i piani. Il genocidio, nel diritto, non è una metafora né una categoria elastica: è una fattispecie che richiede accertamento. E finché tale accertamento non si compie nelle sedi proprie, ogni qualificazione resta, inevitabilmente, provvisoria.

Ciò non esclude – né potrebbe – che nello spazio pubblico il termine venga esteso, reinterpretato, persino forzato. Il saggio di Elisa Bosisio, Maddalena Fragnito e Federica Timeto, Spermopolitica (Prospero editore, 2026), parla, ad esempio, di “genocidio” riproduttivo in Palestina da una prospettiva anticoloniale, mettendo a confronto pratiche quali la riproduzione postuma (PAR) e il contrabbando del seme. È un uso del termine che appartiene a un diverso registro, non giuridico, ma che contribuisce comunque alla sua espansione semantica.

Quanto alla cosiddetta “comunità internazionale”, essa continua a presentarsi più come un orizzonte retorico che come un ordinamento compiuto. In questa asimmetria, il diritto resta, per quanto imperfetto, l’unico criterio che consente di distinguere tra giudizio e decisione.

Il risultato è che nella parola “genocidio” finisce ormai per entrare molto, forse troppo. È il segno di una pressione che nasce nello spazio pubblico, dove l’urgenza impone di nominare, qualificare, prendere posizione. In questo senso, è inevitabile che il lessico giuridico venga anticipato, forzato, talvolta ecceduto.

Ma proprio qui si misura la distanza – e la funzione – del diritto. La sua lentezza non è soltanto un limite: è anche la condizione del suo operare. Non segue l’urgenza, la filtra. Non rincorre le parole, le definisce.

Per questo, più che di prevalenza, si dovrebbe parlare di tensione: tra uno spazio pubblico che dilata i concetti e un diritto che li restringe per poterli giudicare. È in questa tensione, non nella vittoria dell’uno sull’altro, che si gioca oggi il destino della parola “genocidio”.

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