I conflitti che si riaccendono tra Pakistan e Afghanistan, così come l’escalation militare tra Stati Uniti–Israele e Iran, non sono episodi regionali isolati. Sono sintomi di una crisi strutturale dell’ordine giuridico internazionale costruito dopo il 1945. L’architettura delle Nazioni Unite, e in particolare la funzione di garanzia del Consiglio di Sicurezza, presupponeva un equilibrio tra potenze vincitrici e una comune volontà di contenere l’uso della forza entro la stretta eccezione dell’autodifesa o dell’autorizzazione collettiva. Oggi quel presupposto è eroso. Il veto paralizza. Le risoluzioni si frammentano. L’uso unilaterale della forza precede e spesso sostituisce la qualificazione giuridica dei fatti. Non è solo inefficacia: è crisi sistemica.
Il divieto dell’uso della forza sancito dall’art. 2, par. 4, della Carta si è progressivamente relativizzato nella prassi. Le operazioni “difensive” preventive, le rappresaglie mascherate da autodifesa, l’estensione elastica del concetto di “attacco armato” producono una consuetudine ambigua. Non siamo ancora di fronte a una norma apertamente alternativa, ma si intravede l’embrione di un diritto internazionale pubblico fondato sulla forza come criterio ordinatore. La forza non più come eccezione regolata, bensì come fattore costitutivo della legalità di fatto. Qui sta il punto critico: la consuetudine nasce dalla ripetizione accompagnata da “opinio iuris”. Se gli Stati agiscono come se l’uso anticipato della forza fosse legittimo, e lo giustificano in termini giuridici, l’erosione si consolida.
La teoria della guerra torna centrale. Lo jus ad bellum (diritto alla guerra), che nel secondo dopoguerra era stato ridotto a un sistema quasi proibitivo, si riapre. In Grozio la guerra era ancora istituto regolabile, non anomalia assoluta. In Hobbes l’assenza di un potere sovrano universale lasciava gli Stati in una condizione prossima allo stato di natura. La costruzione del 1945 aveva tentato di superare quel paradigma. Oggi la realtà sembra riavvicinarsi a quella diagnosi hobbesiana. La dottrina contemporanea della guerra giusta, sistematizzata in chiave etico-politica da Michael Walzer, riemerge nel discorso pubblico e nelle giustificazioni governative. Si torna a discutere di proporzionalità, ultima ratio, legittima autorità, ma in un contesto in cui l’illegittimità della guerra non è più un tabù condiviso. Il rischio è il tramonto silenzioso del paradigma della guerra come extrema ratio giuridicamente sospetta.
Sul piano dello jus in bello (diritto di guerra) il diritto internazionale umanitario resiste formalmente. Le Convenzioni di Ginevra restano in vigore. Tuttavia la frammentazione dei conflitti, la presenza di attori non statali, l’uso di tecnologie asimmetriche e la densità urbana dei teatri di guerra comprimono la distinzione tra combattenti e civili. I diritti umani, che in teoria non conoscono sospensione totale neppure in emergenza, subiscono deroghe estensive. La giurisdizione penale internazionale attraversa una fase di delegittimazione politica. La Corte penale internazionale è contestata dalle grandi potenze, talora ignorata, talora accusata di selettività. Senza cooperazione statale, il diritto penale internazionale resta enunciazione. La responsabilità individuale per crimini di guerra e contro l’umanità rischia di tornare categoria simbolica.
Il nesso tra conflitto armato e mercati è immediato. L’area del Golfo, e in particolare lo stretto di Hormuz, costituisce snodo strategico per petrolio e gas. Ogni minaccia di chiusura o di interdizione incide sui prezzi energetici globali. Le economie europee, già esposte a shock precedenti, subiscono rialzi dei costi di produzione e inflazione importata. I mercati finanziari reagiscono con volatilità. Il diritto internazionale economico, che presuppone stabilità delle rotte e prevedibilità delle relazioni, dipende in ultima istanza dalla sicurezza marittima garantita da potenze militari. La quotidianità – bollette, carburanti, catene di approvvigionamento – è il terminale concreto di decisioni strategiche prese in logica di deterrenza.
Il punto più incerto è stabilire se siamo dinanzi a un vero “nuovo” diritto internazionale o a una fase di regressione del precedente. La differenza non è semantica. Un nuovo diritto implicherebbe una diversa stabilizzazione normativa, magari imperniata su equilibri multipolari e deterrenza nucleare. Una regressione indica invece una zona grigia, instabile, in cui la forza produce fatti compiuti senza consolidare regole condivise. Le potenze nucleari fungono da garanti negativi: non assicurano la pace, ma impediscono l’escalation totale attraverso la minaccia reciproca. È un ordine fondato sull’equilibrio del terrore, non sulla legalità.
Se l’asse si sposta definitivamente dalla norma alla potenza, il diritto internazionale pubblico non scompare, ma cambia funzione: da limite alla forza a sua razionalizzazione. È un passaggio delicato. La storia insegna che gli ordinamenti internazionali crollano quando la distanza tra regola e prassi diventa strutturale. Oggi quella distanza è ampia. Non è ancora certo che sia irreversibile. Tuttavia la traiettoria è visibile: crisi del multilateralismo, riabilitazione selettiva della guerra, indebolimento delle giurisdizioni internazionali, centralità delle potenze armate di deterrenza nucleare.
Il nuovo ordine, se così vogliamo chiamarlo, non nasce da un trattato, ma da una sequenza di conflitti tollerati. E questo, giuridicamente, è il segnale più netto di trasformazione.