Caso Albania e il rinvio pregiudiziale nel diritto comunitario

La sua funzione è assicurare cooperazione tra i modelli di giustizia dei Paesi UE

“Immagino una moltiplicazione di ‘rinvii pregiudiziali’ (che già, mi sembra di aver capito, sono
frequenti) che si trasformino in altrettanti giudizi preliminari precedenti il giudizio di primo grado”. Così chiosava Adriano Sofri nella sua Piccola Posta dedicata al rinvio pregiudiziale (questo sconosciuto). La competenza pregiudiziale del diritto comunitario nasce oltre sessant’anni fa con i Trattati di Roma e assume una particolare importanza negli ultimi anni a seguito degli sviluppi registrati nell’Unione europea, soprattutto con il varo della Carta dei diritti fondamentali. La sua principale funzione è assicurare un atteggiamento di convinta cooperazione tra i modelli di giustizia adottati nei Ventisette Paesi membri UE. Perché?

Faccio un esempio. Stato di diritto è un concetto giuridico che di per sé non significa un piffero (peraltro utilizzato molto a vanvera nel linguaggio politico), ma è citato nella Carta di Nizza: “L’Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto”. È citato e basta, senza essere stato definito, per preciso accordo tra i Paesi membri. Il compito di dare un significato e un senso giuridico al concetto è stato demandato alla giustizia comunitaria attraverso la competenza pregiudiziale, di cui il rinvio è il principale strumento. La ragione è semplice: ogni Stato membro ha una sua visione dello stato di diritto e per arrivare a una coesione giuridica comunitaria occorrono tempo e un metodo di lavoro.

Il concetto di stato di diritto è addirittura citato come una sintesi di diverse sensibilità ideologiche. Stato di diritto significa, infatti, tante cose: per un giudice danese potrebbe voler dire principio di legalità costituzionale, per un francese separazione dei poteri, per uno spagnolo indipendenza della magistratura, per un giudice tedesco tutele individuali, garanzie sociali e principio di libertà, per un olandese eguaglianza formale, per un italiano governo della Legge, e via dicendo. Quando nel corso di un procedimento nazionale di particolare rilievo comunitario (come la vicenda legata al Modello Albania e al decreto Paesi Sicuri e parzialmente sicuri), si presenta l’esigenza di dare un senso anche a visioni giuridiche comuni – come lo stato di diritto e la tutela di alcuni diritti fondamentali della persona, che sono entrati con i due piedi nella vicenda citata – è obbligo del giudice nazionale affidarsi alla competenza pregiudiziale delle Corti UE – Corte di Lussemburgo e Tribunale.

Certo, molte questioni sono ancora da affrontare per evitare un affollamento di rinvii pregiudiziali da parte dei giudizi nazionali sulle più disparate questioni, ma l’istituto è di particolare importanza per definire una cooperazione tra i Ventisette, specialmente con le novità intervenute per distribuire le competenze tra Corte di Giustizia e Tribunale UE.
Sostiene infatti il giurista Antonio Tizzano nel volume Il rinvio pregiudiziale (Giappichelli, 2024): “Più in generale, esse (Ndr, le Corti UE) sanno bene che il vero problema è di organizzare questi rapporti non al fine di stabilire le rispettive gerarchie, ma per meglio assicurare la tutela dei diritti, e che su questo terreno, come ho detto in altra sede, esse sono condannate a intendersi e a cooperare. E questo, credo, si possa dire anche dopo la recente e importante novità intervenuta in materia, vale a dire la rottura, sul versante europeo, del monopolio della Corte di giustizia con l’attribuzione di alcune competenze pregiudiziali al Tribunale dell’Unione”.

Tornando un attimo, in conclusione, sullo stato diritto, andrebbe detto che la formula è certo antica (e fumosa), ma è con Benjamin Constant, l’autore del famoso discorso su La libertà degli antichi comparata a quella dei moderni (1819), che si riempie di contenuti: impedire la dittatura della maggioranza. Limitare cioè la sovranità del popolo da una parte e dall’altra porre argini al potere politico democraticamente eletto.

Total
0
Condivisioni
Prec.
“Paga o ti profilo”, mossa di Meta contro le regole Ue sulla privacy

“Paga o ti profilo”, mossa di Meta contro le regole Ue sulla privacy

La scadenza per scegliere l’una o l’altra opzione è il 1° gennaio 2025

Succ.
Salari, la perdita di potere d’acquisto blocca il rilancio dei consumi

Salari, la perdita di potere d’acquisto blocca il rilancio dei consumi

Dalla retribuzione del lavoro alla crisi del sistema

You May Also Like
Total
0
Condividi