Il Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina è nato a Chisinau dentro un vuoto giuridico preciso: l’impossibilità, per la Corte penale internazionale, di perseguire il crimine di aggressione attribuito alla Russia. Lo Statuto di Roma consente infatti alla CPI di giudicare genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra anche quando coinvolgono cittadini di Stati non aderenti. Per il crimine di aggressione il regime è diverso. Servirebbe la ratifica russa degli emendamenti sul crimine di aggressione approvati alla Conferenza di Kampala del 2010 oppure una decisione del Consiglio di Sicurezza ONU. La prima ipotesi non esiste. La seconda è paralizzata dal veto di Mosca.
Da qui la scelta di costruire un tribunale ad hoc nel quadro del Consiglio d’Europa, sul modello dei tribunali internazionali per l’ex Jugoslavia e il Rwanda. L’Ungheria, pur essendo membro del Consiglio d’Europa, non ha ancora aderito all’Accordo parziale di Chisinau. La scelta è legata anche alla fase di transizione apertasi con il nuovo governo guidato da Peter Magyar. Il cambio politico rispetto all’era Orbán è evidente, meno chiaro appare invece il possibile riposizionamento della politica estera ungherese nei rapporti con Mosca e con le istituzioni europee. La vicenda del Tribunale speciale rappresenterà probabilmente uno dei primi banchi di prova internazionali del nuovo esecutivo.
Il progetto, infatti, ha una portata politica e simbolica enorme: affermare che anche il vertice di una potenza nucleare può essere chiamato a rispondere del “supreme international crime”, il crimine di aggressione.
L’Accordo parziale contiene però numerose criticità giuridiche.
La prima riguarda l’immunità personale dei capi di Stato e di governo in carica. Vladimir Putin, il premier Mishustin e il ministro Lavrov restano sostanzialmente protetti fino alla cessazione delle funzioni. Il tribunale potrà incriminare, raccogliere prove e congelare il procedimento. Non potrà celebrare un processo pienamente efficace contro la cosiddetta troika finché resterà al potere. È un limite strutturale del diritto internazionale generale, non un dettaglio tecnico.
La seconda riguarda la legittimazione politica. L’accordo è sostenuto da una coalizione ampia, non universale. Diversi Stati europei si sono sfilati. Gli Stati Uniti, decisivi nella costruzione dell’ordine penale internazionale del dopoguerra, oggi sono assenti. Un tribunale internazionale senza adesione universale rischia di apparire come il prodotto geopolitico di un’alleanza, non come espressione imparziale della comunità internazionale.
La terza criticità è finanziaria e organizzativa. Il tribunale dipenderà dai contributi volontari degli Stati aderenti. Anche la costruzione della macchina giudiziaria – giudici, procura, regole procedurali – è ancora in corso.
La quarta riguarda la contumacia. I processi potranno svolgersi anche in assenza degli imputati, con difesa tecnica garantita. È una soluzione comprensibile sul piano pratico. Resta una scelta delicata. La giustizia internazionale ha sempre cercato nella presenza fisica dell’accusato un elemento di legittimazione. Il rischio è trasformare il processo in una rappresentazione simbolica, politicamente forte, e giuridicamente fragile.
Il punto decisivo è questo. La giustizia internazionale deve avanzare. Deve colmare lacune, superare paralisi, sottrarre la forza militare all’impunità. Nessuno spazio dovrebbe esistere per guerre di aggressione senza responsabilità. Però esiste anche un pericolo opposto: costruire tribunali che sembrino strumenti politici più che giurisdizionali. Norimberga fu accusata di essere la giustizia dei vincitori, pur dentro la tragedia assoluta del nazismo. Un tribunale percepito come selettivo o simbolico rischia invece l’effetto contrario: indebolire proprio quell’idea di giustizia universale che pretende di difendere.
Le fondamenta del diritto penale internazionale hanno bisogno di essere rafforzate. Non con scorciatoie. Con equilibrio, legalità e credibilità.