Una sentenza che farà storia, quella con cui il Tar dell’Emilia Romagna ha dato ragione al Comune di Bologna per quanto riguarda la potestà di mettere in vigore norme atte alla regolamentazione degli affitti turistici “brevi”. L’occasione che ha dato luogo al pronunciamento del Tribunale amministrativo regionale è stata “accesa” dalla società Cleanbnb, che a fine dicembre era ricorsa al Tar contro la decisione del Comune di respingere la richiesta di destinazione di tre alloggi agli affitti brevi.
Secondo la Corte amministrativa, dal momento che il progressivo svuotamento dei centri storici dai residenti dipende fra le altre cose, anche dalla “progressiva sottrazione” di alloggi alla residenza al fine di utilizzo per finalità turistiche, il Comune di Bologna “ha adottato una misura non irragionevole”, che “limita ma non vieta in termini assoluti l’offerta di alloggi extra-alberghieri”. Una norma “ragionevole e coerente con l’obiettivo perseguito” di evitare l’esclusione dei residenti dal centro.
Entrando nel merito della vicenda, il Regolamento edilizio comunale, modificato l’anno scorso, ha regolato con nuove norme la questione in oggetto mettendo in campo una serie di requisiti che mancavano ai tre appartamenti di cui era richiesta l’autorizzazione all’utilizzo come affitti brevi turistici, quelli dell’ “alloggio minimo”. In particolare, mancava il requisito della superficie utile minima, stabilita dal Regolamento comunale come non inferiore ai 50 metri quadrati.
La contestazione di Cleanbnb verteva non solo sul Regolamento edilizio, ma anche sul Piano urbanistico generale del Comune, considerando “irragionevole” il requisito di alloggio minimo applicato solo alle abitazioni a destinazione turistica.
Secondo il Tar invece “la modifica del Regolamento edilizio non ha in alcun modo alterato la variante generale al Pug nel suo impianto fondamentale”, tanto più che il requisito di alloggio minimo “era già previsto dal previgente Regolamento edilizio per le attività di ospitalità turistica svolta in alloggi residenziali” e dunque “sotto questo profilo non vi è stata alcuna modifica di regime giuridico”.
Secondo i giudici non c’è l’ “irragionevolezza”, dal momento “si rivela niente affatto irragionevole la scelta di limitare il requisito dell’alloggio minimo alla locazione turistica, se rapportata all’obiettivo di mettere sul mercato unità abitative di piccole dimensioni per categorie per le quali diversamente sarebbe preclusa la residenza in città storica, quali single, studenti e lavoratori non residenti. La presenza di popolazione residente in maniera fissa con bisogni diversi dai turisti evita poi l’espulsione di attività artigiane e di servizi per la persona da parte di esercizi di somministrazione al pubblico di cibi e bevande o di vendita di prodotti per turisti”.
Per il Tar inoltre il Comune di Bologna ha adottato queste regole esercitando “un potere di cui è titolare”, e “non ha affatto esorbitato dalla discrezionalità riconosciutagli dalla legge in materia di governo del territorio”e non ha neppure violato il principio di libera concorrenza.
Infatti, da un lato la regolamentazione degli alloggi turistici “non è manifestamente illogica”, dall’altro il potere dei Comuni “non è limitato alla individuazione delle regole tecniche cui deve attenersi l’attività costruttiva, ma comprende la facoltà di porre limiti al dimensionamento degli alloggi”.
Nel caso specifico, il Comune di Bologna “non ha posto un divieto assoluto di svolgimento delle attività di affittacamere, locazione di case e appartamenti per vacanza, locazione di appartamenti ammobiliati per uso turistico, di fornitura saltuaria di alloggio e prima colazione, ma solo una limitazione ragionevole, al fine di consentire l’accesso all’abitazione in città storica anche a fasce di popolazione che altrimenti rischierebbero di essere tagliati fuori dal mercato ed evitare così lo spopolamento del centro”.