L’attacco americano all’Iran: la pericolosa “non guerra” di Trump

Il conflitto dal punto di vista del diritto internazionale

È quella tra Stati Uniti e Iran una guerra? La domanda, apparentemente semplice, è invece densa di implicazioni giuridiche e politiche. Proprio in queste pieghe del diritto – che a un occhio distratto potrebbero sembrare meri formalismi – si celano le opportunità per l’apertura di canali diplomatici in grado di prevenire un’escalation irreversibile. Da oltre due secoli, infatti, è nell’ambito delle norme di diritto internazionale umanitario, bellico e pubblico che si sono spesso innestati i primi semi dei processi di pace.

Avviare una guerra è relativamente facile. Il vero problema è concluderla in modo che la comunità internazionale – composta formalmente da Stati, gli unici soggetti dotati di piena personalità giuridica – riconosca e accetti l’esito.

Fino all’adozione della Carta delle Nazioni Unite (1945), la dottrina e la prassi internazionali accettavano una distinzione netta tra diritto internazionale di pace e diritto internazionale di guerra. Quest’ultimo trovava applicazione nel momento in cui uno Stato esercitava lo ius ad bellum, ovvero il diritto di ricorrere legittimamente alla guerra. Da quel momento, i rapporti tra Stati belligeranti, così come tra questi e gli Stati terzi, erano regolati non più dalle norme di pace, ma dal cosiddetto ius in bello, ovvero il complesso normativo applicabile durante lo “stato di guerra”. 

Questo status giuridico era condizione essenziale per l’attivazione del diritto bellico: si applicava la clausola rebus sic stantibus e prendevano forma le norme che oggi chiamiamo diritto internazionale umanitario, poste a tutela dei civili, dei prigionieri di guerra e delle relazioni diplomatiche con i soggetti terzi.

Lo stato di guerra scaturiva da una manifesta volontà politica e giuridica – il cosiddetto animus bellandi – espressa attraverso una dichiarazione formale o deducibile da atti concludenti. Con l’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite e la conseguente proibizione dell’uso della forza armata (art. 2 par. 4), il ricorso alla guerra come strumento di politica estera è stato formalmente vietato, determinando il progressivo superamento tanto dello ius ad bellum quanto dell’istituto stesso dello stato di guerra.

Da allora, gli Stati evitano accuratamente di qualificare le proprie azioni armate come “guerra”. La Federazione Russa ha parlato di “operazione militare speciale” per descrivere l’invasione dell’Ucraina, mentre Israele, ricorrendo alla controversa dottrina della “difesa anticipatoria” (ben distinta sia dalla difesa “preventiva” sia dall’autodifesa individuale o collettiva prevista dall’art. 51 della Carta), ha qualificato l’attacco contro obiettivi iraniani come un’operazione di neutralizzazione di capacità nucleari ostili.

La nozione giuridica di guerra non è però del tutto scomparsa: accanto ad essa si è affermata quella, più ampia e flessibile, di “conflitto armato”, oggi assunta come categoria generale di riferimento per l’applicazione del diritto umanitario, tanto nei conflitti internazionali quanto in quelli non internazionali. Tuttavia, resta cruciale il riconoscimento dell’animus bellandi per distinguere tra semplice uso della forza e guerra in senso tecnico-giuridico.

E torniamo alla domanda iniziale: l’attacco statunitense in Iran costituisce una guerra?

Ad oggi, la risposta è negativa: non si è in presenza né di una guerra formalmente dichiarata né di un conflitto armato in senso proprio. Manca, infatti, la chiara evidenza di un animus bellandi. L’azione appare, per ora, come una grave violazione del diritto internazionale pubblico, la cui qualificazione giuridica definitiva dipenderà dall’evoluzione della situazione sul terreno, nonché dalla possibile attivazione – o meno – di uno strumento classico del diritto bellico: la rappresaglia.

Sarà proprio il successivo sviluppo degli eventi – che si muovono lungo il confine sottile tra deterrenza, provocazione e legittima difesa – a determinare se si arriverà a un’escalation bellica, a un conflitto armato riconosciuto, o all’apertura di un tavolo negoziale.

Per ora, resta una “non-guerra” che ha tutti i presupposti per diventare un disastro annunciato.

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