La Consulta: pieno diritto del detenuto alla liberazione anticipata

Illegittima la norma introdotta nel 2024 col decreto Carcere sicuro

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma introdotta nel 2024 con il decreto cosiddetto Carcere Sicuro, che aveva modificato l’articolo 69-bis dell’Ordinamento penitenziario, comprimendo in modo significativo l’accesso alla liberazione anticipata. La disposizione censurata impediva infatti al condannato di chiedere la valutazione del beneficio al termine di ciascun semestre di pena espiata, rinviando ogni verifica al momento finale dell’esecuzione o alla presentazione di altre istanze per benefici penitenziari.

Secondo la Consulta, tale meccanismo si poneva in aperto contrasto con i principi di ragionevolezza e, soprattutto, con la funzione rieducativa della pena sancita dall’articolo 27 della Costituzione. La valutazione “frazionata”, semestre per semestre, non costituisce un mero adempimento procedurale, ma rappresenta uno snodo essenziale del trattamento penitenziario: essa mantiene vivo lo stimolo del detenuto a proseguire nel percorso di responsabilizzazione e cambiamento, offrendo un riscontro periodico e concreto sul significato giuridico del proprio comportamento. In assenza di tali verifiche intermedie, il condannato viene collocato in una condizione di incertezza circa la rilevanza del proprio impegno rispetto alle aspettative dell’ordinamento, con un inevitabile indebolimento della funzione incentivante della pena.

La Corte sottolinea inoltre come anche l’eventuale diniego del beneficio, limitato a un singolo semestre, non abbia natura meramente punitiva, ma assolva a una funzione pedagogica e correttiva, orientando il comportamento futuro in vista della successiva scadenza. In questa prospettiva, la liberazione anticipata si inserisce in un dialogo costante e strutturato tra il detenuto, il magistrato di sorveglianza e l’amministrazione penitenziaria: un dialogo che la riforma del 2024 aveva di fatto interrotto, svuotando di contenuto relazionale e rieducativo l’istituto.

Come ricorda il comunicato della Corte, la liberazione anticipata consiste nella detrazione di quarantacinque giorni di pena per ogni semestre espiato, subordinata alla partecipazione attiva del condannato al percorso rieducativo. Tale riduzione incide non solo sulla durata complessiva della pena, anticipandone il termine, ma anche sull’accesso ad altri benefici penitenziari, rafforzando il nesso tra condotta, responsabilità e progressivo reinserimento sociale.

In estrema sintesi, la Consulta ha ripristinato il diritto del detenuto a sollecitare una decisione del giudice al termine di ogni semestre di pena, riaffermando che la liberazione anticipata non è una concessione accessoria, ma uno strumento strutturale del trattamento penitenziario, coerente con il disegno costituzionale della pena come percorso di rieducazione e non come mera espiazione.

È giusto chiamare questa decisione con il suo nome: una bella notizia. Non perché introduca un’innovazione di sistema, ma perché ristabilisce una elementare coerenza costituzionale. In uno Stato di diritto, il rispetto della Costituzione dovrebbe essere la regola, non l’eccezione.

Altra questione, ben diversa, è quella della reale credibilità del paradigma rieducativo. Il principio della funzione rieducativa della pena, normativamente limpido e teoricamente affascinante, si è dimostrato, fin dall’entrata in vigore dell’Ordinamento penitenziario del 1975, strutturalmente incapace di misurarsi con la realtà dell’esecuzione penale. Le ragioni non sono ideologiche, ma profondamente pragmatiche: la rieducazione presupporrebbe un modello di carcerazione radicalmente diverso da quello esistente. Un modello che, semplicemente, non c’è. E che, a legislazione vigente e a condizioni materiali date, difficilmente ci sarà.

È per questo che il dibattito non può arrestarsi alla riaffermazione – pur necessaria – dei principi costituzionali. Sistemi alternativi esistono e sono da tempo noti e trovano un solido fondamento nel principio del diritto penale minimo, inteso come limite alla pretesa punitiva dello Stato e come strumento di tutela delle libertà fondamentali. In questa prospettiva, il diritto penale minimo non rappresenta un arretramento della tutela sociale, ma una sua razionalizzazione costituzionalmente orientata. Esso muove dalla consapevolezza che l’espansione incontrollata della sanzione penale e il ricorso strutturale alla carcerazione producono, oltre una certa soglia, effetti controproducenti: indeboliscono la funzione di garanzia del diritto penale, alimentano l’inflazione punitiva e svuotano di significato tanto la legalità quanto la pretesa rieducativa della pena.

In questa prospettiva rientrano politiche di decarcerazione; un ampliamento sostanziale dei significati della responsabilità della persona detenuta nel corso dell’esecuzione della pena; il superamento dei meccanismi di infantilizzazione istituzionale; pene alternative che cessino di essere “alternative” solo nominalmente; un rafforzamento, anche attraverso il ruolo degli enti locali, della porosità reciproca tra carcere e città; una concezione della carcerazione come extrema ratio; l’introduzione strutturale del paradigma riparativo; politiche efficaci di prevenzione sociale del crimine. L’elenco potrebbe continuare. Qui ne richiamo solo alcuni, per chiarezza.

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