La Corte Costituzionale si è pronunciata sul ricorso del governo Meloni nei confronti della legge toscana sul suicidio assistito, respingendolo e dichiarando la stessa legittima. Ha richiesto tuttavia alcune correzioni del testo nei passaggi che gestiscono i tempi e le modalità di accesso alla pratica, ritenendo che invadano competenze dello stato.
La sentenza 204 /2025 della Suprema Corte ha quindi salvato l’impianto generale e la ratio della legge regionale toscana 16/2025 in tema di suicidio assistito, ma ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per diverse sue disposizioni. Infatti, se nel suo complesso la legge regionale è stata considerata rimanere dentro al perimetro dell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, oltre a perseguire correttamente la finalità di “dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l’assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che – trovandosi nelle condizioni stabilite da questa Corte nella sentenza n. 242 del 2019, così come ulteriormente precisate nella sentenza n. 135 del 2024 – chiedano di essere aiutate a morire”, in numerose disposizioni il legislatore regionale ha però illegittimamente invaso sfere di competenza statale.
Entrando più addentro alla sentenza, la Corte ha dichiarato incostituzionale l’articolo 2, che individua i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito facendo espresso rinvio alle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024. Una disposizione che, secondo i giudici della Corte, invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, dal momento che alle regioni è “precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni principi ordinamentali affermati da questa Corte in un determinato momento storico – in astratto, peraltro, anch’essi suscettibili di modificazioni – e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale”.
Tirando le fila, la Corte Costituzionale mette chiarezza su uno snodo fondamentale, che riguarda direttamente il delicato meccanismo dei bilanciamenti fra poteri, stabilendo che il legislatore regionale “non può pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, per così dire “impossessandosi” dei principi ordinamentali individuati da questa Corte”. Altra disposizione dichiarata incostituzionale è l’art. 4, dove, al comma 1, stabilisce “,o un suo delegato,” in quanto, consentendo la presentazione dell’istanza anche a quest’ultimo, “deroga vistosamente al quadro normativo fissato dalla legge numero 219 del 2017, nel quale la procedura medicalizzata di assistenza al suicidio è stata inquadrata dalla giurisprudenza di questa Corte”.
Altre disposizioni affette da incostituzionalità si ritrovano in tutte le parti in cui il legislatore stabilisce termini stringenti per la verifica della presenza dei requisiti di accesso al suicidio assistito, negli artt. 5 e 6. Anche la definizione delle modalità di attuazione risulta affetta da illegittimità, dal momento che, pur riconoscendo la necessità di essere celeri nelle valutazioni una volta avanzata la richiesta da parte del paziente, la Corte ha ritenuto che la disciplina sottoposta alla sua attenzione leda la competenza statale in materia di ordinamento civile. Infatti, dice la Corte, le scelte messe in atto vanno a ledere la necessità che il trattamento sia uniforme su tutto il territorio nazionale. Inoltre, la Corte ritiene che fissando termini stringenti il legislatore regionale si ponga in contrasto con i principi che emergono dalla l. 219/2017 in termini dell'”alleanza terapeutica ” promossa e valorizzata dal dispositivo di legge, secondo cui deve essere “sempre consentita la possibilità di svolgere tutti quegli approfondimenti clinici e diagnostici che la Commissione, multidisciplinare e coinvolgente diverse competenze (tra cui quelle psichiatriche, palliative, psicologiche, medico legali, eccetera), ritenga appropriati”, anche “attraverso la concreta messa a disposizione di cure palliative efficaci”, il tutto allo scopo di costruire una efficace prevenzione e riduzione in “misura molto rilevante” della domanda di suicidio assistito”. Nell’area della illegittimità costituzionale rientra perciò anche l’art. 7, comma 1, che, disciplinando il supporto al suicidio medico assistito stabilisce l’impegno delle Asl ad assicurare il supporto tecnico – farmacologico e l’assistenza sanitaria per l’autosomministrazione del farmaco autorizzato.
Il tema politico dunque, al di là delle ragioni giuridiche della sentenza, rimane quello dell’assoluta assenza del governo sulla questione, nonostante il ricorso del governo centrale contro la legge regionale toscana. Un ricorso costruito in buona sostanza attorno al principio che il legislatore regionale avesse violato l’art. 117 della Costituzione, mettendo in crisi la questione delle materie di competenza esclusiva da parte dello Stato. In altre parole, per il governo la questione del suicidio assistito era questione esclusiva dello Stato. La sentenza della Corte, salvando l’impianto generale della legge toscana, ha anche sottolineato l’assenza del governo, ricordando i “numerosi inviti di questa Corte” a riempire il vuoto legislativo, mai ottemperati. Ricordiamo che una legge statale su tema è stata sollecitata fin dal 2019, con la sentenza della Suprema Corte sul caso Cappato/DjFabo.
Soddisfazione viene espressa dal governatore toscano Eugenio Giani, che in un post sulla sua pagina Facebook commenta: “La Consulta conferma il lavoro fatto dalla Regione Toscana, in una fase in cui lo Stato è rimasto fermo, nonostante l’invito esplicito della stessa Corte a intervenire già dal 2019. Di fronte a questa assenza, la Toscana non si è tirata indietro. Siamo stati la prima Regione ad assumerci questa responsabilità, mentre il Governo chiedeva addirittura l’abrogazione della nostra legge. La sentenza dice una cosa netta: le Regioni possono e devono fare la loro parte quando sono in gioco diritti, dignità e tutele delle persone. Ora andiamo avanti, nel rispetto delle indicazioni della Corte, per rafforzare una legge che mette al centro la sanità pubblica, la responsabilità istituzionale e l’umanità”.