Diritto: Pašukanis e Kelsen, l’antico confronto è più attuale che mai

L’economicismo del primo contro il principio della coercizione del secondo



Evgenij Bronislavovič Pašukanis (1891 – 1937?)
fu uno dei più originali giuristi del marxismo sovietico. Nato in Bielorussia e formatosi tra Pietroburgo e Monaco di Baviera, dove studiò diritto ed economia politica, partecipò da giovane ai dibattiti sulla natura del diritto nel nuovo Stato dei Soviet. Negli anni Venti ricoprì incarichi di rilievo nell’amministrazione bolscevica, tra cui quello di vicepresidente dell’Istituto della costruzione sovietica — organismo dedicato allo studio dei problemi legali e politici del socialismo in formazione — e di vice-commissario del popolo alla Giustizia.
La sua carriera fu bruscamente interrotta dalle epurazioni staliniane: arrestato nel 1937, scomparve nei gulag. Solo dopo il XX Congresso del PCUS, nel 1956, il suo nome venne riabilitato. Il suo contributo teorico più importante resta La teoria generale del diritto e il marxismo (1924), testo cardine del pensiero giuridico marxista, dove Pašukanis elabora una delle più radicali interpretazioni del diritto come fenomeno storicamente determinato, inseparabile dalla forma economica della società capitalista.

La tesi centrale di Pašukanis è che il diritto, nella sua forma compiuta, non è una semplice
sovrastruttura ideologica, ma un riflesso diretto — anzi, una traduzione — dei rapporti sociali propri dell’economia mercantile.
L’elemento decisivo per comprendere la forma giuridica è, secondo lui, il rapporto di scambio. In una società dove ogni prodotto diventa merce, anche gli individui si presentano gli uni agli altri come proprietari indipendenti, portatori di volontà astratte e formalmente uguali: soggetti di diritto.
Come la merce rappresenta la forma “sociale” del prodotto nel capitalismo, così il soggetto di diritto rappresenta la forma “sociale” dell’individuo. L’individuo astratto, uguale davanti alla legge e titolare di diritti formali, è per Pašukanis l’equivalente giuridico del proprietario di merci sul mercato: una figura necessaria, ma storicamente determinata, che esiste solo finché esiste lo scambio mercantile. Il diritto, dunque, non è un involucro neutro: è la grammatica stessa dei rapporti capitalistici, la loro forma giuridica necessaria.

In questa prospettiva, la critica di Pašukanis al diritto borghese si traduce in una critica
dell’individuo giuridico moderno,
concepito come soggetto astratto, isolato, portatore di diritti formali ma svuotato di ogni contenuto sociale reale. L’individuo “libero e uguale” di fronte alla legge non è, per lui, un essere emancipato, ma la proiezione giuridica del proprietario privato, funzionale alla circolazione del capitale. Anche il diritto pubblico, nella sua analisi, appare come una derivazione secondaria e instabile rispetto al diritto privato, vero luogo di nascita e riproduzione della forma giuridica.
Coerentemente con questo impianto teorico, Pašukanis giunge alla conclusione che una società socialista non può fondare un “nuovo diritto rivoluzionario”, perché il diritto stesso è una categoria storica legata al mercato e destinata a scomparire insieme ad esso. In una società comunista, dove i rapporti non saranno più mediati dalla merce e dal valore, non vi sarà più bisogno di norme giuridiche in senso stretto: le relazioni sociali saranno regolate da principi di cooperazione e pianificazione, non da diritti e doveri formali. L’orizzonte marxiano dell’estinzione dello Stato si accompagna così, in Pašukanis, all’estinzione del diritto.
Questa concezione, tanto affascinante quanto radicale, attirò presto le critiche più dure del
positivismo giuridico, e in particolare di Hans Kelsen. Il fondatore della Dottrina pura del diritto,

Nel saggio La teoria comunista del diritto (1981 per l’edizione italiana), accusa Pašukanis di ridurre il diritto ai rapporti economici, negandone la specificità come sistema di norme coercitive. Per Kelsen, l’essenza del diritto non risiede nello scambio o nella proprietà, ma nella coercizione: è un ordinamento che prescrive conseguenze sanzionatorie per determinate condotte. La norma giuridica è una struttura formale di dover-essere (Sollen), non una derivazione di contenuti economici o morali.
Da qui la doppia accusa: da un lato, quella di “economicismo” — Pašukanis avrebbe dissolto la forma giuridica nella forma di merce, perdendo di vista l’autonomia del fenomeno giuridico; dall’altro, quella di “utopismo” — l’idea dell’estinzione del diritto e dello Stato sarebbe una visione ideologica, priva di fondamento scientifico. Ogni società complessa, osserva Kelsen, ha bisogno di un sistema di norme coercitive per mantenere l’ordine e risolvere i conflitti: in questo senso, anche il diritto sovietico, lungi dall’essere in via di estinzione, era un apparato fortemente repressivo, basato su coercizione e sanzioni.
Così, mentre Pašukanis concepisce il diritto come fenomeno storicamente circoscritto e destinato a dissolversi con la fine dei rapporti capitalistici, Kelsen ne difende l’universalità formale: il diritto può mutare nei contenuti, ma la sua struttura coercitiva resta invariata.

Tra i due si apre un abisso teorico — tra la storicità radicale del primo e l’astrazione formalistica del secondo — che riflette, in fondo, due visioni del mondo inconciliabili: quella che vede nel diritto il linguaggio del potere economico, e quella che lo considera la condizione stessa della convivenza ordinata. Eppure, a distanza di un secolo, la tensione tra queste due visioni continua a interrogare il nostro tempo: è possibile un ordine senza diritto, o un diritto senza dominio?

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