DDL sicurezza, Deidda: “Ribalta l’ordine sociale previsto dalla Costituzione”

Si introduce il “diritto penale del nemico”
Il giudice Beniamino Deidda

DDL Sicurezza, un punto è sicuro: se verrà approvato, cambierà il rapporto fra cittadino e Stato. A valle del caso odierno del commissario europeo per i diritti umani Michael O’Flaherty, che ha ricordato ai senatori italiani come, allo stato odierno il DDL in esame non è conforme agli standard del Consiglio europeo in materia di diritti umani, l’ex Procuratore Generale della Corte d’Appello fiorentina Beniamino Deidda è convinto che l’approvazione della legge sulla sicurezza in attesa al Senato cambierà i rapporti fra cittadini e istituzioni.

“In questo testo di legge, la costruzione delle norme rende evidente che non solo si va contro i principi costituzionali, ma anche al di là dell’intero sistema penalistico generale – dice Deidda – da qualche tempo, in questo Paese, si tende a estendere l’area della repressione penale con una conseguenza logica: quando tutto diventa reato, il diritto penale non si rafforza, si indebolisce, perdendo la sua carica di persuasione a non delinquere. Invece, nel nostro Paese cresce il numero delle norme penali dirette a reprimere comportamenti e condotte, quasi tutte per i ceti sociali più poveri, mentre si riducono le punizioni per le aree sociali più fortunate. Un esempio? Si abolisce il reato di abuso d’ufficio, che è un reato di chi ha potere di abusare; dall’altro lato si puniscono severamente le condotte dei cittadini più svantaggiati”.

Un contrasto che ha segnato, secondo l’ex Presidente della Corte d’Appello fiorentina, la nostra storia recente.”In questi ultimi lustri, in cui i governi sono intervenuti più frequentemente, il tema privilegiato è sempre stato quello della sicurezza. Perché? Perché è il terreno su cui è più facile scatenare l’allarme sociale. La richiesta di sicurezza balza così in cima alle priorità della cittadinanza”. Una richiesta che assedia le città, inducendo i sindaci, i comitati, le persone a chiedere sempre più presenza di forze dell’ordine, telecamere, controlli.

Un allarme che, secondo Deidda, è statisticamente ingiustificato, se confrontato con i dati che il Ministero degli Interni rende noti annualmente. “Dati che indicano l’Italia come uno dei Paesi più sicuri del mondo. Prendiamo i reati di sangue: nel ’63 gli omicidi dolosi erano 3600 circa, ora sono 316, di cui 120 vedono vittime le donne. Eppure, nei dibattiti pubblici, nei media e nei social, si continua a diffondere la paura, in particolare per la pericolosità delle periferie. Un tam tam funzionale – continua Deidda – a creare allarme sociale. Un analogo impiego di questo sistema non lo vediamo in quei settori in cui il problema sicurezza esiste davvero – continua Deidda – ad esempio, la sicurezza sul lavoro. Ogni anno, le vittime di incidenti mortali sul lavoro sono 1200. Sicurezza stradale: ogni anno i morti per incidente stradale sono circa 3mila. Di queste morti si parla solo quando colpiscono la pubblica opinione per le modalità, ad esempio il cantiere di via Mariti a Firenze, l’esplosione del deposito Eni a Calenzano”. Allarmi, questi ultimi, che hanno dei momenti clou e rapidamente scemano, senza produrre niente o molto poco.

L’allarme sociale legato alla violenza in strada invece cresce e continua a far parlare di sé, legandosi fatalmente a quell’insieme di comportamenti, norme, prassi che possono essere accomunate dal termine “repressione”. Un concetto ambiguo, quest’ultimo, in particolare quando le norme in oggetto vanno a determinare come reato condotte che aprono invece una delicatissima questione etica: con quale legittimazione lo Stato decide, per fare un esempio fra i più evidenti, che lo sciopero della fame in carcere configura un reato, e non un legittimo esercizio di protesta pacifica? In altre parole: si può essere in disaccordo con l’Istituzione, o ciò configura reato di per sé? Il dubbio diventa fatalmente: ma è il diritto alla protesta, a essere trasformato in reato? Ma se è così, il rapporto fra Stato e cittadino tornerà ad essere quello della forza e non del diritto? Del resto, qualcuno in Europa ama dichiarare di aver costruito una forma di democrazia “illiberale”. Il problema allora è: può esistere una forma di democrazia non liberale?

Tornando alla repressione, intesa come tendenza giuridica a far diventare “tutto” reato, il giudice Deidda non lascia innocenti. “E’ una tendenza che non è appannaggio solo dei governi di destra – spiega – anzi, nelle recenti vicende italiane ha avuto un peso notevole anche il cosiddetto centrosinistra. Chi non ricorda gli interventi del ministro Minniti in materia di sicurezza? E’ da allora che si fa strada la persuasione che i problemi sociali si risolvono con la repressione. E chi è stato maggiormente colpito dai pacchetti sicurezza di Minniti, Salvini e infine Piantedosi? I soggetti più emarginati, i mendicanti, i senza casa, i cassintegrati, i barboni, e da ultimo, gli immigrati”. Chiudendo il cerchio, il governo Meloni secondo Deidda, non si distingue dagli altri se non per avere costruito in modo anche teorico una narrazione ideale che giustifica con propri assunti generali la risoluzione dell’irregolarità, della protesta, della differenza come se si trattasse “solo” di un gigantesco problema di ordine pubblico. Insomma, oltre al “tutti dentro” aggiunge il “tutti zitti”.

Del resto, aggiunge Deidda, il primo atto del governo Meloni è l’ormai famoso Decreto anti-rave, su cui ancora non c’è stata nessuna condanna, poi altri atti fra cui spicca il decreto Cutro, per arrivare al DDL 1660. “Questo decreto individua un’area ritenuta pericolosa, un’area che identifica come quella del pericolo sociale, che non è quella della criminalità mafiosa, economica, dei grandi affari, quella dei grandi evasori. No, è criminalità del dissenso. Le nuove figure de reati previsti dal DDL 1660 colpiscono chi protesta, chi organizza forme di ribellione civile e sociale, chi si oppone agli ordini dell’autorità”. Sono queste le posizioni della legge “che segnano, molto più che in passato, un arretramento democratico – continua il giudice – capace di turbare nel profondo il raccordo fra le istituzioni e soprattutto fra le istituzioni e il cittadino”.

Colpisce, dice Deidda, l’accuratezza con cui questo decreto individua i “nemici”, fino a configurare un vero e proprio “diritto penale del nemico”. “Fra i primi nemici, incontriamo gli occupanti abusivi di case vuote. Si introduce il reato di detenzione senza titolo e mancato rilascio dell’immobile (se prima si aveva un titolo, che poi è stato perso). Diventa così reato una fattispecie che finora era sempre rimasta una questione civilistica, attinente al rapporto fra proprietario e affittuario. La punizione prevista per chi oppone resistenza allo sfratto è fino a sette anni di reclusione, e alla stessa pena viene sottoposto chi aiuta a resistere. Per la prima volta dal Dopoguerra, in 80 anni, l’emergenza casa viene affrontata con la sola arma repressiva, anziché con la risposta politica”. Alcune altre disposizioni invece, continua Deidda, sono finalizzate a reprimere il dissenso non del singolo, ma di soggetti collettivi ritenuti particolarmente pericolosi. “E’ una specie di diritto penale speciale, in cui la gravità non dipende dal fatto commesso, ma dal tipo di autore che lo ha commesso. Chi sono gli autori collettivi? Gli attivisti, i militanti, i movimenti ambientalisti, i lavoratori in sciopero, i migranti”. Una costruzione già vista per ad esempio gli ecoreati, in cui gli imbrattamenti ad esempio godono di una circostanza aggravante come quella di essere praticata su un edificio pubblico. In questo caso, si lede l’onore dell’istituzione. -con la vernice lavabile? Sì, con la vernice lavabile. Ma quanto è fragile l’istituzione che si sente offesa dalla protesta espressa dalla vernice lavabile?

O è fragile, oppure l’intento è un altro, che si estrinseca in ciò che Deidda chiama “diritto penale d’autore”, ovvero il diritto a seconda di chi compie il fatto, che riguarda la previsione di circostanza aggravante (con pena che può arrivare a vent’anni) per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nel caso in cui il fatto sia compiuto al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di una infrastruttura strategica . “Si passa dalla formula generale ed astratta, alla norma specificatamente destinata a determinati soggetti”. Insomma ciò che si compie è qualcosa che va contro la ragione stessa del diritto, che prevede norme generali applicabili per tutti. Con questa tecnica del diritto penale del nemico, si arriva a colpire non pochi, probabilmente molti, eppure solo quei gruppi composti da quelle persone con quel particolare profilo. Quello che dà fastidio.

Un ultimo, ma “gravissimo aspetto”, come sottolinea Deidda, sono le norme che stabiliscono la supremazia degli apparati di polizia e pubblica sicurezza nei confronti delle persone, “che diventano così, a mio avviso, sudditi e non cittadini. Nel 1944, a Italia non ancora del tutto liberata, il primo atto contro l’autoritarismo del regime fu l’introduzione, nel reato di vilipendio e resistenza a pubblico ufficiale, della discriminante dell’arbitrio del comportamento del pubblico ufficiale. Ebbene, ottant’anni dopo, se questo disegno passasse, si tornerebbe alla supremazia generalizzata degli apparati di pubblica sicurezza, tutelati da una pena che può arrivare fino a otto anni di carcere”. Un unicum, se passasse, rispetto anche ad altri pubblici ufficiali dell’amministrazione pubblica. Infine, l’introduzione del reato di rivolta in carcere, che si applica anche ai centri d’accoglienza come i Cara, gli Hotspot, i Cas. “Una distorsione gravissima – dice Deidda – che comporta non la repressione della rivolta violenta, che era peraltro già punita sia pure in altre forme, ma anche la resistenza passiva, la disobbedienza agli ordini impartiti. Con queste norme abbiamo un nuovo modello di detenuto, che prima non esisteva, un detenuto privato del diritto di utilizzare metodi non violenti, pacifici, di resistenza. Si corre dunque nella direzione dell’obbedienza cieca e assoluta agli ordini impartiti. E’ con queste norme che si pensa di punire ogni forma di disobbedienza e dissenso in qualunque ambito pubblico”.

Per quanto riguarda l’incostituzionalità di molte delle norme del nuovo DDL, è così palese che anche il governo con ogni probabilità si aspetta il rinvio alla Corte Costituzionale, anche se, dice il Presidente della Corte d’Appello, “ci vorrà tempo e molti guai saranno già stati fatti”. Ma ciò che è ancora più importante dell’incostituzionalità di questa o quella norma, conclude Deidda, “è che questo disegno di legge contiene in sé un istinto reazionario che concretizza un rovesciamento della logica costituzionale. Nel nostro progetto di Costituzione, proprio perché tiene conto delle diversità, il conflitto sociale esiste ed è stato previsto dai Padri Costituenti, dal momento che è il terreno naturale del confronto fra cittadini e fra cittadini e le istituzioni, è l’oggetto soprattutto di un impegno comune solidale per rimuovere le diseguaglianze. L’art. 2 della Costituzione parla di dovere della solidarietà. E’ su questo terreno che la Destra al governo rivela la sua profonda natura incostituzionale. Se questo decreto diventerà legge, si otterrà un ordine sociale radicalmente diverso da quello previsto dalla Costituzione”.

In foto Beniamino Deidda

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