Via Turri: storie di fantasmi cinesi e di burocrazia italiana

Il cittadino cinese H.L. è un fantasma: non risiede a casa sua in via Turri, su nove vicini di casa cinque non sanno chi sia e il suo compagno di stanza non riesce nemmeno ad indicare un suo effetto personale. Ma miracolosamente ricompare di fronte al tribunale amministrativo, quando la polizia gli revoca il permesso di soggiorno: eccolo spuntare a Bologna, dove lavora presso un parrucchiere del Sol Levante.

Non si capisce perché abbia ancora residenza a Reggio, visto che tornerebbe in città solo un giorno alla settimana. Il problema è che nessuno gli ha creduto quando ha presentato la documentazione che attestava la sua presenza a Bologna. Al consiglio di Stato, comunque, tanto basta per dargli ragione: il cinese non è irreperibile e non gli si può revocare il permesso di soggiorno. Il fantasma di via Turri, quindi, è ancora regolare sul territorio, anche se nel suo appartamento reggiano non c’è mai.

E’ questa la situazione kafkiana che viene descritta in una sentenza del consiglio di Stato del 13 ottobre. La bizzarra vicenda ha origine nel febbraio 2014, quando H.L., in Italia dal 2008, decide di chiedere un rinnovo del permesso di soggiorno. Ma il 30 agosto di quell’anno il Questore rigetta la richiesta perché “l’immigrato è risultato sempre irreperibile nel domicilio indicato e, quindi, non aveva reso possibile verificarne l’effettività in violazione degli obblighi di comunicazione di ogni variazione del domicilio abituale, poso a carico degli immigrati dall’articolo 6 del decreto legislativo 286 del 1998”.

Viene presentato ricorso al Tar, la Questura allora torna in via Turri ripetutamente, ma di H.L. nessuna traccia. Si arriva al primo grado di giudizio, quello del Tar di Parma. E in questa sede viene confermata la validità della decisione del Questore: il cinese andrebbe quindi espulso. Ma lo straniero si appella e il Consiglio di Stato sospende la decisione del Questore. Si passa alla decisione di merito e qui il Consiglio di Stato conferma che per la legge il cinese fantasma è ancora in regola con la legge. Perché?

La sentenza di appello non ha ritenuto determinanti “né il deposito del certificato storico di residenza né la documentazione sull’attività di parrucchiere da uomo svolto dall’immigrato presso un esercizio sito a Bologna (…) e gestito da un connazionale, che durante la settimana lo ospita per la notte”. Non sarebbe stata concessa la giusta rilevanza al fatto che il cinese risulta titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il salone del parrucchiere del connazionale a Bologna, né al fatto che lo stesso datore di lavoro ha presentato una dichiarazione di ospitalità. Il Consiglio di Stato contesta alla Polizia di essersi presentata a Reggio solo una volta nel giorno di riposo del lavoratore, il martedì, giorno in cui il ricorrente si sarebbe dovuto trovare in via Turri. Peccato che nemmeno in quella singola occasione il cinese si trovasse a Reggio. Certo, argomenta il Giudice, qualche dubbio non manca: ma gli elementi contro l’immigrato non sono univoci.

“Sotto il profilo sostanziale – si legge nella sentenza – su nove persone, solo cinque hanno risposto di non conoscer l’immigrato, mentre quattro hanno risposto di conoscerlo e di queste una ha dichiarato che l’immigrato si trovava al lavoro, due hanno riferito che abitava in una stanza dell’appartamento ed in quel momento era assente ed un’altra ha detto che, pur dividendo la stessa stanza con l’immigrato, non era in grado di mostrarne alcun effetto personale”.

Ma ci sarebbero stati elementi critici anche nell’indagine da parte della Questura: “Nel decreto la Questura non fornisce alcune indicazione circa le persone dalle quali ha attinto le sommarie informazioni riportate nel provvedimento a sostegno della riscontrata irreperibilità dell’appellante, per cui mancano i minimi elementi necessari per vagliare l’effettiva attendibilità delle suddette informazioni”. Non solo: anche se il cittadino cinese fosse stato del tutto irreperibile, questo elemento, singolarmente, non sarebbe bastato a revocare il permesso di soggiorno.

“La violazione dell’obbligo dell’immigrato di comunicare ogni variazione del domicilio abituale – si legge nella sentenza – richiamato nel decreto impugnato, non è sanzionata con il rigetto dell’istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno” e la “inosservanza di tale disposizione, di per sé sola, non può rappresentare, comunque, idonea ragione ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno”.

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