Minori, Deidda: “Il ministro fascista Rocco più progressista del governo”

L’ex procuratore della Corte d’Appello: “Arretramento culturale”

Ci stiamo avvicinando a un mese dall’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge conosciuto anche come legge anti-maranza, ad ora in attesa di svolgere l’iter parlamentare per diventare operativa. Un tema che fece a suo tempo deflagrare le opposizioni, alzò i toni dello scontro, provocò accuse reciproche fra “buonisti” e “cattivisti”, procurò al ministro Salvini uno scivolone pesante quando, a proposito dell’arresto di un minore pochi giorni dopo l’approvazione del ddl, ne attribuì il merito al provvedimento, scordando che lo stesso non è ancora in vigore. Dopo tanto rumore, la questione è decaduta nel bollore agostano a una delle tante iniziative di cui, esploso lo scontro, non si sente più parlare. Scordando che il passaggio dal disegno di legge a legge è in fieri e pian pianino sta facendo il suo corso. Ricordiamo che la grande novità del provvedimento governativo è il ribaltamento, per quanto riguarda l’imputabilità dei ragazzi fra i 14 e i 18 anni, dell’onere della prova. Il disegno di legge, intervenendo sull’art. 98 del Codice Penale, introduce “una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento del fatto, abbia compiuto quattordici anni e non ancora diciotto. Muta così il criterio di accertamento: la capacità non deve più essere positivamente verificata caso per caso, ma si presume fino a prova contraria” (come si legge nel comunicato stampa diffuso dal governo dopo l’approvazione dl CdM).

In altre parole, dalla presunzione di incapacità dei minori legata all’età, si passa alla presunzione di capacità. Alla difesa il compito di provare che il soggetto minore è incapace. Rimane ferma la possibilità di escludere l’imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto; e anche la diminuzione della pena prevista per i minori imputabili.

Un’operazione che solleva forti preoccupazioni non solo nel mondo giuridico ma anche in quello pedagogico, tanto da essere stato definito  un vero e proprio “arretramento culturale”. Riprendendo le fila di una questione che si configura anche come una vera e propria ridefinizione dell’adolescenza e del suo peso nel sistema giuridico penale, abbiamo contattato in merito il giudice Beniamino Deidda, già procuratore presso la Corte d’Appello di Firenze, chiedendogli di fare luce sulla vera portata a livello di sistema, del disegno di legge.  “Per intendere bene l’impatto della proposta governativa sul diritto minorile italiano – spiega Deidda –  bisogna ricordare i termini esatti delle norme vigenti in tema di processo penale minorile. Si noti che fu il ministro della Giustizia del governo Mussolini, Rocco, che elevò l’età per l’imputabilità a 14 anni sostenendo che solo con il passaggio dall’infanzia all’adolescenza si può vedere una maturazione fisica e psichica tale da rendere imputabile il minore. Ma con la clausola che dai 14 a 18 anni spettava al giudice accertare l’esistenza dell’ imputabilità, cioè di quella ‘maturità’ che è il presupposto necessario dell’imputabilità.

Sostanzialmente il codice di procedura penale oggi vigente per i minori accoglie l’impostazione del Governo del 1930. Invece la proposta avanzata dal governo prevede un pauroso balzo all’indietro: il minorenne da 14 a 18 anni si presume sempre imputabile. Si vogliono quindi rendere imputabili i minori tra i 14 e i 18 anni senza che ci sia più la valutazione caso per caso che il codice di procedura penale minorile vigente (D.P.R. 448/1988) impone oggi: capacità di intendere e volere, legata all’accertamento della maturità di ogni singolo ragazzo. Con le nuove norme questa valutazione diventerebbe un onere della difesa, non più un accertamento necessario del giudice, e i minori potrebbero essere arrestati e mandati in carcere in base alla sola gravità del reato. Quindi un bel balzo indietro: il ministro Rocco non era abbastanza fascista”.

Del resto, il mantra ripetuto sia dalla presidente Meloni che dal suo staff è stato quello del “chi sbaglia paga”. Il ministro Nordio ha anche aggiunto che la nuova norma aiuterà a “semplificare le indagini”. In tutto questo, come fanno notare anche gli psicologi, il minore viene trattato alla stregua di un adulto di cui tutt’al più si può provare la “deficienza”.

 “La disciplina che ho descritto è il frutto di una lunga evoluzione del diritto minorile sempre più attento non solo alla protezione delle vittime dei reati commessi dai minori, ma anche a proteggere la personalità in formazione dei minori che delinquono – aggiunge Deidda – ma la presidente del Consiglio ha imposto un brusco stop al ‘diritto mite’ sui minori. “Chi sbaglia paga”,  ha tuonato, senza rendersi conto che questa formula è l’essenza della pena intesa come vendetta sociale e forse anche della legge del taglione. La rozzezza di questa formula non va ricordata solo alla Presidente del Consiglio, che naturalmente non si è mai potuta dare arie di giurista, ma ai sedicenti giuristi che queste norme le scrivono su richiesta del Governo. E’ mai possibile che un giurista chiamato a rivedere le norme sull’imputabilità dei minori non sappia nulla della copiosa letteratura scientifica in materia? Una letteratura che ha costantemente sostenuto che nei ragazzi il discernimento e il dominio degli impulsi maturano oltre i 18 anni, e talvolta anche dopo i 25”.

In concreto ciò che emerge dagli studi scientifici in materia è che  “l’immaturità tra i 14 e i 18 anni è per parere unanime la norma, non l’eccezione. Trattare i ragazzi nel periodo turbolento dell’adolescenza come giuridicamente adulti è cosa completamente priva di senso scientifico e giuridico. Eppure si trovano dei “giuristi” disposti a scrivere le enormità contenute nella proposta alternativa. E’ appena il caso di notare che le conseguenze dell’irresponsabile motto ‘chi sbaglia paga’ non sono teoriche, sono molto concrete: comportano l’ingresso in carcere per un ragazzo immaturo. E oggi, come si sa, le carceri minorili, dopo il disgraziato ‘decreto Caivano, scoppiano e non sono certo l’ideale per compiere il necessario percorso rieducativo per un ragazzo in difficoltà. Anzi, è di per sé una fonte di danno fisico e psichico, tale da condizionare a volte il percorso di crescita e di responsabilizzazione del minore”.

Un principio, quello del “chi sbaglia paga”, che pur essendo di sicura presa per gli elettori della maggioranza (e non solo) è tuttavia storicamente foriero di danni anche per gli adulti, come spiega il giudice: “Il motto è discutibile per i maggiori di età, perché ignora del tutto il principio costituzionale della rieducazione della pena; ma porlo a fondamento della perseguibilità dei reati commessi dai minori è il frutto di una cultura che mira a cancellare la specialità della giustizia minorile e a ritornare al medioevo dei bambini in galera”.

 La pericolosità del ddl risiede dunque, secondo Deidda, nel fatto che si tratta di un cambiamento sistemico sostanziale, tant’è vero che “mai in passato la giurisprudenza aveva pensato o praticato un cieco automatismo tra età del minore e imputabilità. Lo impedivano, e lo impediscono, l’articolo 31 della Costituzione che raccomanda la ‘protezione della gioventù’; e soprattutto le pronunce della Corte Costituzionale che ha sempre affermato (sentenza n. 2 del 2022) che “l’imputabilità del soggetto (…) non può presumersi, ma deve essere oggetto di un’apposita valutazione, calibrata sulla peculiare situazione esistenziale del minore”. Esattamente il contrario del principio che il Governo vorrebbe oggi imporre”.

A fronte di tutto ciò tuttavia un dato è innegabile ovvero l’ansia sociale che pervade le comunità adulte assediate, secondo stampa e narrazione, dalle bande di maranza e, come usava dire qualche tempo fa, baby gang. Una situazione difficile , ma su cui, secondo Deidda, sarebbe necessario chiarire alcuni punti necessari per affrontare il fenomeno andando alle cause.  “A ben vedere, prima di legiferare a vanvera, sarebbe stato opportuno tenere in sommo conto il ‘superiore interesse del minore’, di cui parla la Convenzione Onu sull’Infanzia, per capire che sarebbe stato saggio inventarsi qualcosa di ben più educativo del carcere – dice Deidda-  lo sanno bene i giudici minorili, i quali contrariamente alla vulgata comune, non sono affatto indulgenti nei confronti delle malefatte dei minori. Basta consultare un pò di dati dei molti disponibili sul sito del Ministero di Giustizia per capire che nella concreta prassi giudiziaria la regola vigente in materia di imputabilità non si è mai tradotta in una forma di giustizia lassista”.

“Nel 2024 – ricorda il giudice – sono stati 11.846 i procedimenti penali definiti dinanzi ai Tribunali per i minorenni: di questi solo 60 si sono conclusi con una pronuncia di non luogo a procedere dinanzi al GUP e 4 con sentenze di proscioglimento dinanzi al Tribunale. I giudizi definiti per immaturità ai sensi dell’art. 98 c.p. sono stati lo 0,54% del totale dei giudizi penali definiti. Dunque, nessun regalo alla delinquenza minorile e grande attenzione allo sviluppo psichico dei minori. Ma questo governo ha bisogno di andare per le spicce e si rivolge non alla testa ma alla pancia della ‘gente’, quella che secondo i calcoli forse non lucidissimi della Meloni ha bisogno di ordine e repressione e viene accontentata con un diluvio di norme sulla ‘sicurezza’:  60 nuove ipotesi di reato in pochi anni per placare l’ansia di cittadini sempre più insicuri. Ora siamo alla frutta. Lo spazio per altre norme liberticide si fa sempre più stretto. E allora ci si comincia con il giro di vite sui ragazzini. Con buona pace del buon senso, del diritto minorile ‘mite’ e della Costituzione”.

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