Il nuovo balzello del Consorzio di bonifica: e io pago…

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In questi giorni stanno arrivando a cittadine e cittadini proprietari di immobili (curiosamente anche ai nudi proprietari, svelando così la vera natura del balzello) i bollettini relativi al contributo al Consorzio di bonifica. Eppure, la (tardiva) risposta del Commissario Zambelli ai quesiti da me posti pubblicamente non ha chiarito granché, mentre una sentenza della Cassazione ha stabilito l’illegittimità del tributo consortile se non è dimostrato un vantaggio diretto e specifico per il contribuente. Una brutta storia che pare non aver fine, nel metodo e nel merito.

Nel metodo, perché sarebbe stato corretto procedere prima, almeno a inizio anno, con l’ammissione degli utenti a soci e con una corrispondente e capillare campagna informativa, e soltanto dopo richiedere il contributo. Questo modo di operare fa presumere, da parte del Consorzio, il solo interesse a incassare, e non è corretto. Non è stato nemmeno reso noto se siano state avviate indagini sui gravissimi fatti relativi alle elezioni farsa del dicembre 2015: la trasparenza passa anche dall’accertamento delle responsabilità di quanto accaduto e dalla volontà del Consorzio di appurarle, per non ripeterle più.

Nel merito, perché il Commissario Zambelli si è limitato a esporre, in termini generali, i compiti e le competenze del Consorzio di Bonifica, e i bollettini inviati non hanno certo approfondito il quadro. Ciò, come ho già argomentato, non è affatto sufficiente e cittadine e cittadini reggiani colpiti dal nuovo balzello potranno e dovranno tenerne conto. Il motivo è una sentenza della Cassazione a sezioni unite civili che già nel 1984 (sent. n.877) ha stabilito che è illegittimo il tributo consortile, se non c’è la prova di un vantaggio diretto e specifico per il fondo, agricolo o urbano, arrecato dalle opere dell’ente di bonifica. La dimostrazione del vantaggio deve peraltro essere fornita dallo stesso consorzio impositore. Tale concetto è stato ribadito dalla sentenza della Cassazione, sempre a sezioni unite civili, n. 8960 del 14.10.1996, per la quale il beneficio deve esistere per giustificare il tributo e che tale “presupposto deve essere inteso come vantaggio diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica e cioè tradursi in una qualità del fondo, restando irrilevante la destinazione agricola o extra-agricola” del fondo stesso”.

Per questo motivo ho richiesto appuntamento, assieme a Confconsumatori, al Commissario Zambelli. Per ribadirgli, innanzitutto, che le cose vanno chiamate col loro vero nome: tassa e non contributo. Una patrimoniale malamente mascherata da servizio, opaco e unidirezionale, nonostante la natura partecipativa del rapporto coi consorziati. Se sono socio, vorrei decidere, non solo pagare. E che il bilancio di previsione 2016 è stato costruito prevedendo l’invarianza dei costi amministrativi: dunque, le spese relative alle elezioni farsa del dicembre 2015 non le pagherò, e inviterò i miei concittadini a fare altrettanto.

Si tratta di almeno 2 euro (144.500 euro/circa 70.000 unità immobiliari nel nostro Comune) che hanno ancora meno spiegazione di tutto il resto, se non un imbarazzato silenzio.

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