Il Parlamento italiano discute da tempo una legge nazionale sul fine vita, e precisamente dal 2019 quando, cioè, la Corte costituzionale, si pronunciò sul caso del dj Fabo, decidendo di depenalizzare il reato di suicidio assistito purché in presenza di determinate circostanze. Ad oggi siamo ancora in attesa di un testo unitario che dia indicazioni certe sui requisiti per accedere al suicidio assistito e sul ruolo del Servizio sanitario.
Un vuoto normativo sul quale è ormai necessario intervenire affinché si stabilisca quando l’aiuto al suicidio non è punibile e che disciplini la morte volontaria medicalmente assistita come un percorso pubblico.
Di pochi giorni fa la notizia della decisione della Conferenza dei capigruppo d’inserire nel calendario dei lavori del Senato dal prossimo 3 giugno la proposta di legge in materia di morte medicalmente assistita del senatore Pd Alfredo Bazoli presentato dallo stesso ad inizio legislatura.
Ne parliamo con Lorenzo Chieffi, professore ordinario di Diritto Pubblico e Costituzionale presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, componente del Comitato etico Campania 3.
Professore Chieffi c’è finalmente una data sui lavori parlamentari riguardo il fine vita, un passo importante su un tema eticamente sensibile e che divide l’opinione pubblica .
La calendarizzazione in Parlamento, recentemente annunciata, dell’esame di un testo legislativo base, approvato dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali del Senato su iniziativa degli On.li Zanettin (FI) e Zullo (FdI), diretto a regolamentare la procedura di assistenza al suicidio, vorrebbe porre rimedio, seppure con grande ritardo rispetto al ripetuto invito proveniente dalla Consulta, ad un ingiustificato vuoto normativo che priva delle necessarie garanzie procedurali i soggetti interessati.
Allora più brave le Regioni?
L’approvazione, per ora, di due leggi regionali (l.r. Toscana n. 16/2025 e l.r. Sardegna n. 26/2025) ovvero, in altri territori, di delibere di Presidenti della Giunta regionale (come in Emilia Romagna) o di circolari di Direttori generali di Aziende sanitarie locali (come in Campania), pur proponendosi meritoriamente di supplire l’inerzia parlamentare, rappresentando al tempo stesso uno stimolo ad intervenire finalmente nella materia, non è stata tuttavia in grado di assicurare la necessaria uniformità di regolamentazione per l’intero Paese».
Ma così non viene meno il diritto della persona all’assistenza nel percorso di fine vita?
Sono ormai trascorsi oltre sei anni dal coraggioso e, per certi versi, sorprendente intervento del giudice costituzionale che ha cercato di fronteggiare con la sentenza n. 242 del 2019 l’inerzia dell’organo della rappresentanza politica attraverso l’individuazione dei requisiti soggettivi e di quelli più propriamente procedurali dell’assistenza a morire.
Accanto alla previsione della verifica della capacità dell’interessato di potersi liberamente autodeterminare, al riparo da indebiti condizionamenti esterni, in presenza di una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psichiatriche ritenute dallo stesso insopportabili e della sua dipendenza da rimedi di sostegno vitale (dal ventilatore automatico, alla idratazione e alimentazione forzate, alla assistenza continua da parte del personale medico/infermieristico specializzato o da parte di un caregiver), la procedura delineata dalla Corte prevede l’esecuzione dell’atto suicidario da parte di una struttura del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). Spetta poi a quest’ultimo l’onere di assumersi l’impegno di spesa per la fornitura dello strumento di infusione e del farmaco venefico che sarà a carico del bilancio regionale, non essendo prevista la sua erogazione all’interno dei LEA».
Cosa succede nel caso in cui il personale medico sia obiettore di coscienza?
L’esercizio da parte del personale sanitario del diritto di obiezione di coscienza, di indiscutibile valenza costituzionale, non potrebbe in alcun modo esonerare la struttura sanitaria pubblica dal realizzare le procedure necessarie a soddisfare l’aspettativa del richiedente.
La verifica della presenza di questi requisiti per realizzare l’assistenza al suicidio dovrà essere poi accompagnata da una effettiva presa in carico, da parte della struttura sanitaria competente, anche per offrire al malato, con il suo inderogabile consenso, una cura palliativa o una terapia del dolore (legge n. 38 del 2010), comprensiva della palliazione continua profonda (di cui all’art. 2 della legge n. 219 del 2017) che potrebbe consentire di pervenire, con maggiore serenità, alla decisione di morte istantanea».
Ma in Italia ci sono strutture pubbliche e personale medico idonei per questo tipo di assistenza o all’occorrenza, prevarrebbe il ricorso a quella privata?
Anche se l’atavica carenza di appositi reparti ospedalieri e dello stesso personale, medico e infermieristico, che dovrebbe essere preposto a questo tipo di trattamento, peraltro erogato in presenza di preoccupanti divari regionali, ha indotto la stessa Consulta a sollecitare il legislatore statale ad assumere un maggiore impegno finanziario per risolvere tale deficienze assistenziali.
Ciò premesso, in evidente deroga all’ambito procedurale ampiamente garantistico delineato dalla giurisprudenza costituzionale con successive pronunce (n. 135 del 2024, nn. 66, 204 e 132 del 2025), il citato progetto di legge governativo sembrai invece restringere le opportunità di accesso all’assistenza suicidaria.
Nell’impedire al S.S.N. di eseguire questo tipo di pratica si costringerebbe l’interessato a ricorrere a strutture private, con l’effetto di provocare una discriminazione tra richiedenti per una scelta che sarebbe condizionata dalle rispettive disponibilità economiche.
Cosa pensa della creazione per nomina ministeriale di una commissione di valutazione sui singoli casi di richieste di fine vita?
La previsione poi della nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei componenti del Comitato nazionale di valutazione, per consentire l’accertamento dei requisiti necessari a sostegno della richiesta suicidaria, che verrebbe a sostituire i Comitati etici territorialmente competenti attualmente operanti nelle Regioni, costituisce un insopportabile sbrego per l’imparzialità di giudizio in considerazione della possibile assenza del necessario pluralismo di approccio per questioni eticamente sensibili e sovente anche divisive.
Si aggiunga inoltre che il previsto obbligo per il paziente di doversi preventivamente sottoporre, per poter accedere alla pratica di morte, ad un piano terapeutico di terapia palliativa, finirebbe per interferire con l’esercizio del suo diritto fondamentale alla autodeterminazione.
L’approvazione di una legge di questo contenuto, che viene a restringere contraddittoriamente le aperture consentite dalla Consulta nel rispetto della capienza interpretativa consentita dal Testo fondamentale dello Stato, sarebbe inesorabilmente destinata ad essere sottoposta a un rigoroso vaglio di costituzionalità.
Il 3 giugno l’aula del Senato inizierà l’esame della legge sul fine vita presentata da Bazoli. Il suo parere?
Sicuramente più coerente con i suddetti indirizzi giurisprudenziali sarebbe stato invece il progetto di legge di iniziativa dell’on. Bazoli ed altri del Partito Democratico (Atto Camera n. 1888) approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 10 marzo 2022 e poi precocemente abbandonato per la conclusione anticipata della XVIII legislatura.
Questo progetto di legge, nuovamente ripresentato nella legislatura in corso (Atto n. 104), insieme ad altri progetti di iniziativa del M5S (Atti n. 124, n. 313) e di AVS (Atto n. 1659), potrebbe offrire, prima della scadenza dell’attuale legislatura, utile materiale di discussione per rimediare alle storture cui sarebbe destinato a condurre la proposta del centro/destra.
Solo l’adozione di una disciplina normativa, effettivamente coerente con l’autonomia di decisione del paziente terminale, potrebbe pervenire a risolvere l’inaccettabile vuoto legislativo in un ambito particolarmente delicato dell’esistenza umana, così da interrompere l’inaccettabile turismo eutanasico (generalmente in Svizzera) di quanti intendono realizzare con determinazione il loro intento suicidario».
In foto Lorenzo Chieffi