Il Decreto sicurezza, ovvero il Ddl 1660, è ormai alle battute finali. Con i suoi 13 nuovi reati (circa 20, se si considerano gli aggravi di pena) rappresenta un nuovo passo, secondo molti teorici e operatori del diritto, verso una logica di ablazione del diritto alla protesta e al dissenso che finora non ha avuto eguali nella storia repubblicana. Esempi simbolo, i cosiddetti “reati anti-Gandhi” che riguarda il diritto alla resistenza passiva e pacifica, e quello “anti-Salis”, ovvero, l’aggravio delle pene sulle occupazioni abusive, senza distinzioni fra edifici pubblici o privati, con in più l’indicazione di considerare reo anche qui semplicemente porta solidarietà agli occupanti.
Solo due degli svariati reati di cui il nuovo Ddl è portatore, senza contare l’aggravio dei reati di imbrattamento (le proteste di Next Generation sono evidentemente l’oggetto dell’inasprimento), nonché il reato di “non obbedienza” agli ordini impartiti in carcere dalle guardie carcerarie ai detenuti, il che esclude ovviamente ogni forma di protesta, come se il carcere fosse la terra del crepuscolo dei diritti dell’essere umano. Neppure alla protesta contro le proprie condizioni di detenzione, in istituti di pena che scoppiano e il cui disagio, anche strutturale, è oggetto di un dibattito che sembra essersi sopito in questi ultimi giorni, ma che ha tenuto impegnato lo stesso ministro Nordio nelle settimane passate.
Sulla questione, in tempi non sospetti, su queste pagine si registrò un pericolo che coinvolgeva lo stesso progetto costituzionale, che riguardava, nello specifico , la proposta di legge contro le occupazioni dell’onorevole Giuseppe Bisa (https://www.thedotcultura.it/pdl-bisa-se-il-problema-casa-diventa-solo-una-questione-dordine-pubblico/) recepito perlomeno nell’impianto generale di tutela ipertrofica del diritto di proprietà, che diventa il protagonista assoluto della norma, togliendo spazio, voce e tutela ai portatori del diritto assoluto alla casa, che, in quanto diritto fondamentale della persona, è protetto (anch’esso) dalla Costituzione repubblicana. Nessun contemperamento, come nessun contemperamento si coglie nella sistematica risposta ai temi della sicurezza solo con un inasprimento, approfondimento, specificazione della pena.
Una questione dunque di largo respiro, che non contempla solo una modifica del codice penale Rocco in senso ancora più restrittivo, ma che, almeno secondo l’ex procuratore generale della Corte d’Appello di Firenze Beniamino Deidda, coinvolge la sostanza stessa del progetto costituzionale. “Per quanto riguarda l’impatto generale del Ddl 1660 nella nostra legislazione, credo sia un colpo che, nel corso dei 70-80 anni di Repubblica, non si era mai provato. Ho cominciato a svolgere la mia attività di magistrato col Codice Rocco, che, ancora non corretto negli anni ’70 da interventi della Corte Costituzionale o del legislatore, non conteneva quasi nessuna di queste limitazioni odiose . Era un Codice realizzato da un giurista di vaglia, certamente fascista, ma era un codice che pur limitando le libertà , manteneva un’impostazione legalitaria che difficilmente si prestava all’accusa di reprimere il dissenso. Magari ci pensava il Testo Unico di Pubblica Sicurezza, Il governo invece mette mano al codice penale introducendo norme che rivaleggiano col codice fascista.
E’ vero che anche la sinistra ha contribuito in passato (penso al decreto Renzi-Lupi, al decreto Minniti, nonché ai decreti Salvini) ma il salto di qualità che interviene col governo Meloni, a partire dalla legge anti-rave, fino al decreto Cutro, un vero e proprio codice di guerra ai migranti, il decreto Caivano, le leggi di aggravamento pena per imbrattamento, nel 2024 la legge che aggrava le pene per i reati di oltraggio e violenza alle forze dell’ordine, è nel senso di rendere evidente che in questi due anni il governo ha perseguito una linea, che si conferma sempre più, di fascistizzazione del codice “. Fascistizzazione, nel senso moderno del termine, non con riferimento al fascismo storico, ma a quel sentimento antilibertà che anima profondamente quello spirito politico che siamo usi a definire “fascista”, partendo dunque da una precisa connotazione storica per agganciare un principio generale, che riguarda la negazione generale del dissenso. Un principio, d’altro canto, che è la negazione del progetto costituzionale.
“D’altro canto, non possiamo dimenticare che noi dobbiamo misurarci sulla Costituzione – ricorda l’ex procuratore generale – il codice Rocco era ovviamente svincolato da questo impegno Abbiamo il diritto di manifestare liberamente il nostro pensiero, che viene aggredito da queste disposizioni, di circolare liberamente nel territorio. Secondo queste nuove norme, il questore ha per esempio il diritto di impedire ai contestatori della Tav di non avvicinarsi a determinati luoghi. Eppure, nella Costituzione la libertà dei cittadini di circolare liberamente in ogni luogo del territorio nazionale è espressamente tutelata, salvo le limitazioni generali della legge”.
Nuovi reati, limitazioni, inasprimento pene. Tutto centrato su un obiettivo, quello di rafforzare la sicurezza. E allora, ci si chiede, quanto saranno funzionali queste norme alla maggiore tranquillità della cittadinanza? In altre parole, è la riflessione, i cittadini saranno più o meno tutelati? “Direi che saranno tutelati molto meno di prima – dice ancora Deidda – rispondere con pene sempre più severe nei confronti delle marginalità sociali , ad esempio i migranti, non fa che aggravare la situazione. Più si espellono i migranti dai circuiti dell’accoglienza, più si limita il movimento, più si rende loro impossibile la vita, più li si spinge a delinquere”. Una logica che non vale solo per i migranti, ma per le marginalità in genere; negare il problema adottando solo logiche muscolari non fa che rendere sempre più ampia l’offerta alla criminalità, nazionale e non, organizzata e non. “Quando la legge inclina sempre di più verso non la severità, ma la crudeltà inutile, allora il diritto penale si barbarizza”.
“Mi sembra che tali limitazioni non abbiano affatto come scopo la sicurezza – continua Deidda – ma siano espressioni di una tendenza più generale, che possiamo chiamare di populismo penale, E’ la criminalizzazione dei dissenzienti (migranti in primis) che ha attratto simpatie negli anni da parte di varie forze politiche. La vera ragione di questa tendenza, da Minniti a Meloni, è che bisogna archiviare le politiche sociali, delegittimare ed espellere la marginalità sociale, così come bisogna affrontare e sopire la contestazione politica. Quest’ultimo provvedimento considera la divergenza politica e sociale come nemica, i nemici sono quelli che protestano . Il conflitto sociale è il vero obiettivo da eliminare. Perché il conflitto sociale non ha titolo d’esistere, per il fascismo, per questo fascismo nuovo. Mi spiace dovere usare questo termine con questa precisione: ma qui non si tratta del fascismo del ventennio, ma del fascismo sempre in agguato, come diceva Eco, che considera la divergenza politica e sociale come nemico. Chi protesta è sempre il Nemico Il conflitto sociale è illegittimo.
Diseguaglianza e povertà sono colpa di chi le subisce d i chi le contesta. Questo crea, anziché sicurezza, uno stato permanente di emergenza , di distrazione dai problemi reali del Paese, che sono quelli sociali”. Una criminalizzazione diffusa che non coglie il problema, ma scarica le responsabilità. Il che non è certo sinonimo di sicurezza: si pensi ad esempio, come dice Deidda, agli inasprimenti delle pene che avvengono per le occupazioni e per coloro che solidarizzano; si indicano i Movimenti che stanno attorno al fenomeno, come i responsabili della situazione critica; non il fatto che non ci siano case popolari, che quelle che ci sono non vengano reimmesse nel giro perché non si trovano le risorse per ristrutturarle. o l’esplosione degli affitti nelle città d’arte dovuta all’overtourism che impedisce ad un lavoratore di stipendio medio di accedere al mercato degli affitti. Insomma, la responsabilità è di chi si oppone al problema, non di chi lo crea. Altro esempio, sullo stato permanente di eliminazione della conflittualità, proviene dalle nuove norme (in approvazione al Senato) carcerarie. “Chi viene incluso dentro il carcere, di cui conosciamo le condizioni disumane, non deve farsi sentire. Anche la protesta verbale di chi non intende obbedire agli ordini è punita come reato. La legge non dice ordine illegittimo, ma qualsiasi ordine, anche il più stupido: è un ordine, non si può contestare. Quando si arriva a un tale grado di incostituzionalità (che non è solo formale), si sta parlando di tradimento contro il progetto della Costituzione”.
Sulla questione, non si discosta molto la riflessione di Giuseppe Lumia, già parlamentare del Pd e ex presidente della commissione parlamentare antimafia: “Il ddl sicurezza in effetti è un problema più che una risorsa e ha poco a che fare con la vera sicurezza – spiega Lumia . Ha un carattere regressivo e superficiale anche sul piano dei nostri valori e regole costituzionali, senza dare una reale risposta a una sentita domanda di sicurezza che meriterebbe il meglio della politica progettuale. Considero la sicurezza un diritto di nuova generazione, addirittura di rango costituzionale, ma questo richiederebbe un approccio integrato su almeno tre filoni strategici “.
“Il primo riguarda il risanamento urbanistico e sociale delle nostre città, soprattutto delle periferie abbandonate a se stesse, dove si consumano tanti reati predatori spesso legati allo spaccio di droghe. Il secondo attiene al migliore utilizzo delle forze dell’ordine: abbiamo bisogno di portare in strada migliaia di operatori della sicurezza, bene equipaggiati, formati e diversamente retribuiti. Oggi invece abbiamo una situazione di debole presenza in strada davvero drammatica. Il terzo filone è quello processuale: piuttosto che riempire le carceri, dove i problemi si moltiplicano, dobbiamo mettere mano alla progressiva giustizia riparativa, che mette il reo in condizioni di capire l’errore fatto e di mettersi al servizio costruttivo della società che ha ferito con il proprio reato. Si avrebbe così una vera funzione rieducativa della pena e al tempo migliaia di lavoratori socialmente utili operosi per dei servizi di cui le città hanno un bisogno vitale”.
Quali saranno le conseguenze del Ddl 1660 sul diritto “praticato”, lo sbriga in poche parole il penalista Sauro Poli, fra i primi a mettere in luce, proprio su queste pagine, il pericolo insito nelle nuove norme securitarie licenziate dal governo: “Finisce che non c’è più confine fra l’antagonismo, il dissenso sociale, ma anche lo scandalismo della sinistra, che ha preparato il terreno con grande dovizia di mezzi. Su questo terreno ben arato si è inserita la logica di cui questa legge è figlia. Vorrei andare oltre. Se si concepisce il processo penale in termini di efficienza, si arriva anche all’obbrobrio di pretendere che l’avvocato sia parte del sistema. L’Avvocatura deve essere adiacente al sistema, deve sfruttare i mezzi per difendere una singola posizione. L’avvocato che si fa carico dei problemi del sistema, viene meno al suo giuramento deontologico. Non si può accusare l’avvocato di allungare i tempi, dal momento che ormai è conoscenza diffusa in lungo e largo che il rinvio del processo interrompe i termini di prescrizione. Il 50% dei processi si prescrive nell’ambito delle indagini preliminari, In altre parole, le ultime riforme vanno nel senso di addossare all’imputato le inefficienze del sistema. Davanti a un arretrato micidiale dei Tribunali, si scarica la responsabilità sull’imputato. L’apparato non riesce a produrre un tot di sentenze in termini ragionevoli, quelli decisi dall’Europa, perciò si deprivano i diritti dell’imputato e del difensore in nome dell’efficienza. Il diritto dell’imputato a essere giudicato equamente in termini ragionevoli ha certo dei costi, ma non può essere messo a bilancio il costo del diritto dell’imputato a essere non solo adeguatamente difeso, ma anche equamente giudicato”. Tanto per mettere i puntini sulle i.
Ma ci sono anche altri rilievi che mettono in evidenza, secondo l’avvocato, la portata sistemica del nuovo corso inaugurato dal governo Meloni. E non solo del governo Meloni. “Nel 2011, viene abolito il diritto dell’imputato di ricorrere personalmente in Corte di Cassazione. 2014, abolizione della contumacia, ovvero l’imputato assente non ha diritto di ricevere l’avviso di condanna. Con la successiva Riforma Orlando, viene abolito il diritto dell’imputato a ricorrere personalmente in Appello. Con la Legge Cartabia, entrata in vigore nel 2023, l’imputato deve dare mandato specifico a impugnare con mandato successivo alla condanna. L’articolo è stato abrogato recentemente, ma rimane l’impossibilità dell’avvocato d’ufficio di fare Appello per l’imputato che non ha mai conosciuto. Cosa c’entra tutto questo? Questi provvedimenti, presi nel loro insieme, cancellano la garanzia per l’imputato di difendersi non solo nel processo, ma anche dal processo. Sembrano cose astratte, ma il centrosinistra prima e in modo più evidente l’attuale governo di destra, hanno fatto piazza pulita del principio liberale che vedeva la pretesa punitiva dello Stato contrapposta al diritto del singolo imputato cittadino di tutelarsi con i mezzi messi a disposizione della procedura penale. Perciò, secondo me è necessario ripulire il Codice attuale e riportarlo alla limpida versione del 1930”.
Infine, resta sospesa nel vuoto l’ultima domanda di Deidda. L’ex procuratore generale della Corte d’Appello fiorentina chiede: “Perché su una questione enorme come questa, l’opposizione latita, sia in Parlamento, con un numero esiguo di deputati presenti, sia nelle piazze, dove si dovrebbe chiamare la protesta contro una legge che compie un salto di qualità altissima in tema di lesione generale della libertà di dissenso, garantita dalla Costituzione?”. Ad ora, nessuna risposta.
Ablazione del diritto mi ricorda obliterare il biglietto. Ottima intervista de sinistra a una toga de sinistra.