La giustizia penale internazionale è sotto attacco. Non è certo la prima volta e non sarà l’ultima. Questo particolare settore della penalità non è esente da incertezze metodologiche, errori nell’applicazione delle regole procedurali e maldestre interpretazioni dei principi del diritto internazionale generale. Dal 1978, per esempio, ai sette cittadini giapponesi condannati a morte dal Tribunale di Tokyo (la “Norimberga del Sol Levante”) vengono tributati ogni anno, nel tempio di Yasukuni, gli onori riservati ai martiri della patria giapponese. Qualcosa di simile è accaduto anche in Serbia per Slobodan Milošević. È evidente che qualcosa nei meccanismi della giustizia internazionale è andato storto.
Ma perché?
Giustizia dei vincitori, selettività degli imputati e senso di vendetta, parodia giudiziaria e scarsa funzione dissuasiva della guerra, individuazione di un capro espiatorio e spettacolarizzazione del procedimento, esemplarità, funzione sacrificale e vittimaria del reo: gli aspetti critici di una giustizia internazionale che ancora stenta a decollare sono numerosi e, probabilmente, tutti fondati.
Uno dei problemi principali, sollevato in passato, riguardava il principio di irretroattività delle norme penali. Con l’istituzione della Corte penale internazionale, questo nodo è stato in parte superato: sia il principio nulla poena sine iudicio (nessuna pena senza giudizio) sia nulla poena sine lege (nessuna pena senza legge) hanno ora una base più solida. I tribunali precedenti, infatti, erano stati istituiti sulla base dei cosiddetti “poteri impliciti” del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, mentre la Corte dispone oggi di un proprio “codice penale” di carattere universalistico.
Un altro aspetto centrale riguarda la finalità della pena: quale senso deve avere la sanzione penale internazionale? Deve mantenere l’attuale funzione prevalentemente retributiva oppure puntare maggiormente sulla rieducazione? È più importante imporre al criminale l’espiazione della colpa o favorire il suo reinserimento? E, infine, un singolo individuo può essere ritenuto penalmente responsabile di un evento collettivo estremamente complesso come una guerra di aggressione? Soprattutto considerando che il reato di aggressione internazionale – riconducibile alla categoria dei delitti contro la pace (da non confondere con i crimini di guerra) – non è più stato contestato dai tempi del processo di Norimberga.
Tutti questi interrogativi alimentano un acceso dibattito tra i penalisti internazionali. Alcuni studiosi criticano i meccanismi di esclusione e selettività propri del diritto penale internazionale. Questa è, per esempio, la posizione di chi aderisce al Third World Approaches to International Law (TWAIL), una corrente di pensiero che affronta le intersezioni tra diritto, politica, identità ed economia. Altri, invece, vedono nell’applicazione della giurisdizione universale il futuro della giustizia penale internazionale, sostenendo che saranno sempre più le giurisdizioni domestiche a condurre indagini e processi anche per crimini commessi all’estero da stranieri. Altri ancora individuano nuove potenzialità nell’ampliamento della giurisdizione a nuovi macrocrimini (per esempio, l’ecocidio), nella strategic litigation (il cosiddetto successo senza vittoria) e nella responsabilità penale delle imprese (corporate criminal responsibility).
In conclusione, la giustizia penale internazionale procede tra errori e incertezze, ma avanza. Se venisse accantonata, rischieremmo di perdere un progresso fondamentale, con conseguenze di cui un giorno potremmo pentirci. Anche perché, come in Italia, si invoca sempre la giustizia, ma troppo spesso ci si accontenta solo della magistratura.