Residenza, la Corte d’Appello sgretola il “sistema” del Comune di Firenze

Firenze – Torna il tema della residenza come diritto all’iscrizione nelle liste anagrafiche del Comune di Firenze da parte dei cittadini, e torna con una sentenza della Corte d’Appello di Firenze destinata a fare scuola. E’ nel corso della premiazione dei vincitori del Premio intitolato a Lorenzo Bargellini che viene
annunciata da Giuseppe Cazzato, esponente dei Cobas comunali che da anni segue la vicenda delle iscrizioni anagrafiche del Comune di Firenze, la novità: la sentenza del 26 aprile 2022 apre la strada a un vero e proprio sgretolamento della tenuta giuridica delle modalità con cui il sistema politico-amministrativo
comunale dà applicazione al diritto di residenza qualora richiesto dai propri cittadini, in particolare quelli che si trovano in condizioni di forte disagio economico sociale. Il caso giuridico è stato sollevato dall‘Associazione Avvocati di Strada, e il team che ha accompagnato la vicenda è costituito dal presidente nazionale degli Avvocati di Strada Antonio Mumolo e dagli avvocati Silvio Toccafondi e Paola Pizzi. 

“Sono molto contento di poter dare questa informazione in questo giorno – dice Cazzato – si tratta di una battaglia molto lunga che vede la sentenza della Corte d’Appello darci pienamente ragione circa le obiezioni che abbiamo sollevato in anni di confronti, incontri, audizioni in commissione comunale, richieste agli uffici, presidi e manifestazioni.  Ringraziando il lavoro e la passione degli Avvocati di Strada, che hanno reso possibile questa sentenza, ora comincia un’altra fase, che è quella di chiedere immediatamente l’adeguamento del regolamento amministrativo di Firenze ai principi che emergono dalla stessa”.

Andando nel merito, la vicenda giuridica riguardava un nucleo famigliare che, a seguito di sfratto, si era ritrovato a dimorare senza titolo ( occupazione abusiva) in un alloggio a Firenze, situazione di cui aveva informato l’amministrazione. Lo scoglio era nato quando un genitore e il minore avevano richiesto di
fuoriuscire dall’invisibilità che è conseguenza della mancanza della residenza (ricordiamo che senza di essa si è semplicemente invisibili per il sistema sanitario nazionale, per il sistema scolastico, non si può avere contratti di lavoro o di affitto, si è inconoscibili per il sistema dell’aiuto sociale; in poche parole, non si esiste) chiedendo di essere iscritti all’anagrafe. Puntuale, era giunto il rifiuto del Comune, che riteneva non fossero presenti i presupposti per ottenerla. La Corte d’Appello di Firenze, accogliendo l’appello della famiglia rappresentata dal team degli Avvocati di Strada, afferma il diritto degli appellanti all’iscrizione nelle liste anagrafiche del Comune di Firenze .

Le motivazioni della sentenza contribuiscono a fare chiarezza su alcuni dei punti più dibattuti delle modalità adottate attraverso regolamento dall’amministrazione fiorentina nei riguardi della residenza.

I punti chiave chiariti dai giudici riguardano da un lato la norma di cui all’art. 2, co. 3, della legge 1228/1954, come modificato dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94, che recita: “la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio do micilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti  atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita”, ovvero la legittimità della richiesta di essere iscritti nelle liste anagrafiche del Comune di nascita come soluzione ultima qualora mancassero tutti gli altri elementi; dall’altro, la questione posta nell’ordinamento anagrafico dalle novità introdotte dall’art. 5 del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni in Legge 23 maggio 2014 n. 80, ovvero, il divieto di stabilire come domicilio un immobile abusivamente occupato. Due nodi gordiani per il Comune di Firenze.

Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno ritenuto che “Tale richiesta (essere iscritti all’anagrafe nel Comune di nascita qualora si sia in mancanza di domicilio) risulta conforme alla normativa applicabile, costituita dall’art. 2, co. 3, della legge 1228/1954, come modificato dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94”.

Di uguale interesse la seconda motivazione. Infatti, è piuttosto frequente che la mancanza di domicilio sia “indotta” dalla norma di cui al comma 5 del DL 47/2014, conosciuto anche come decreto Lupi, convertito con modificazioni in Legge 23 maggio 2014 n. 80 che dispone che “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”. Ergo, pur conoscendo la dimora abituale del richiedente, può capitare e capita spesso, che gli uffici non diano corso alla registrazione anagrafica per il richiedente che occupa un alloggio occupato abusivamente. Il percorso a ostacoli dell’ottenimento della residenza vede anche un altro passaggio, messo sotto i riflettori dalla sentenza in oggetto; ovvero, la necessità, secondo la delibera della giunta comunale n. 2016/G/00050 del 24/02/2016, di una sorta di pre-istruttoria circa la sussistenza del domicilio, consistente nell’accettazione, da parte del richiedente l’iscrizione, della presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune.

Scrivono i giudici in proposito: “Ritiene la Corte la infondatezza della pretesa del Comune di Firenze di subordinare la concessione della residenza a una “pre-istruttoria” da effettuarsi tramite la presa in carico da parte dei servizi sociali in conformità alla delibera della Giunta Comunale n. 2016/G/00050 del 24/02/2016. Sul punto non si può non convenire (…) che tale delibera, lungi dal descrivere un iterprocedimentale necessario, tale da poter anche rappresentare in determinate ipotesi (…) finanche un ostacolo giuridico all’iscrizione all’anagrafe del Comune di Firenze, deve essere piuttosto interpretata quale misura tesa a fornire assistenza in situazioni di conclamato svantaggio socio-economico”. In altre parole: la presa in carico da parte dei servizi sociali comunali del soggetto deve essere un aiuto, non una condicio sine qua non per ottenere un diritto, per di più soggettivo e quindi indisponibile, come quello alla residenza.

Tornando alla questione della dimora in alloggio occupato senza titolo, la Corte d’Appello, per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti procedimentali di cui all’art. 2, co. 3 legge citata, richiama “quanto disposto dall’atto di risoluzione del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici del 24/02/2015 n. 633 (…), che ha affrontato proprio la particolare questione concernente l’iscrizione anagrafica nell’ipotesi di occupazione abusiva di alloggio ex art. 5 del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 80/2014. Detta risoluzione sottolinea l’esistenza nel nostro ordinamento del diritto all’iscrizione anagrafica di tutti coloro che vivono sul territorio nazionale, quale principio fondante dell’intero corpo normativo riguardante la disciplina delle anagrafi della popolazione residente, al quale corrisponde per ogni cittadino la possibilità di chiedere l’iscrizione nell’anagrafe del comune di dimora abituale ai sensi dell’art. 2, co. 1, della Legge n. 1228/1954 e, in difetto, sulla base del domicilio. In particolare, il Ministero dell’Interno
ha riconosciuto che, nei casi di illegittima occupazione dell’alloggio, il cittadino – quale extrema ratio – debba essere iscritto nell’anagrafe della popolazione residente in applicazione del criterio del domicilio previsto per i soggetti senza fissa dimora, in ragione del superiore diritto all’iscrizione anagrafica, dalla quale discendono altri diritti fondamentali costituzionalmente garantiti”.

In sintesi, spiega Cazzato, la Corte di Appello di Firenze con questa sentenza ha dichiarato l’illegittima delle procedure fin qui attuate dal Comune di Firenze. “La sentenza ribadisce ciò che noi abbiamo sostenuto per anni e che abbiamo portato in tutti i modi all’attenzione dei nostri amministratori. Resta il rammarico che l’Amministrazione più volte sollecitata a modificare le sue procedure nel senso ora definito dalla sentenza della Corte di Appello, abbia invece mantenuto un atteggiamento di chiusura e di difesa del suo operato anche a dispetto dell’evidenza. Questo è retaggio del Renzismo che ancora pervade la macchina comunale, che in una sorta di delirio di onnipotenza ereditato dall’ex rottamatore non esita, quando si tratta di colpire i poveri e i lavoratori, a stravolgere i più elementari dettati del nostro ordinamento giuridico. E’ inaccettabile che il cittadino sia costretto a ricorrere ai giudici per ottenere tutela su diritti fondamentali, la prima richiesta è che il regolamento per le residenze virtuali in via del Leone sia immediatamente revocato, non può essere ancora tollerato che un regolamento comunale disciplini una materia già regolata da norme statali, contravvenendo ad uno dei principi basilari del nostro ordinamento giuridico, la riserva di legge. La nostra battaglia continua anche per chiedere la modifica delle procedure adottate dal Comune di Firenze in tema di cancellazione delle residenze, non possiamo tollerare che ogni anno migliaia di cittadini che continuano a vivere sul territorio comunale vengano cancellati dall’anagrafe condannandoli all’invisibilità e privandoli di diritti costituzionalmente garantiti”.

Sulla questione e sul caso specifico, intervengono con una nota gli Avvocati di Strada, con una dichiarazione del presidente, Antonio Mumolo e dello staff legale (di cui fa parte anche Mumolo) che ha sollevato il caso: “Dopo una battaglia giudiziaria lunghissima (6 anni, ndr), la Corte d’Appello di Firenze ha riconosciuto le ragioni della nostra assistita, sulla base di alcuni principi che vogliamo sottolineare: – la residenza è un diritto ed il Comune non può impedire o rallentare il suo riconoscimento; – un Comune non può obbligare chi richiede l’iscrizione anagrafica a svolgere un percorso con i servizi sociali per poterla ottenere; – la residenza, come stabilito dallo stesso Ministero dell’Interno, è un diritto anche per coloro che occupano abusivamente un immobile”. Conclude la nota:  “Ci dispiace constatare che ci sia voluto così tanto tempo per far rispettare un diritto che dovrebbe essere scontato. Quante persone al posto della signora si sarebbero scoraggiate e avrebbero mollato dopo tanti ostacoli e tante ingiustizie? Siamo però felicissimi di questa vittoria, che ci auguriamo potrà servire a tante persone in difficoltà e farà da monito per quei Comuni che in maniera illegittima continuano a negare un diritto incancellabile. Firenze – conclude Mumolo – da oggi ha due cittadine in più, e questa è una buona notizia per tutti”.

Per saperne di più: https://www.stamptoscana.it/dalla-casa-alla-panchina-alla-strada-linvisibilita-in-agguato-per tutti/, https://www.stamptoscana.it/residenze-la-nota-del-ministero-del-lavoro-riapre-la-
partita/,  https://www.stamptoscana.it/224943-2/

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