Occupazioni e diritto alla casa: i limiti costituzionali della proposta di FdI

Criminalizzazione e collegamento improprio con la morosità

Stretta sulle occupazioni, o meglio, il problema casa affrontato come problema di principio,  che ruota sull’eterno dilemma della natura del diritto di proprietà privata, come emerge dalla proposta di legge sulle occupazioni abusive di Fratelli d’Italia, che parrebbe spostare indietro le lancette di un dibattito storico dell’assemblea costituente, al termine del quale prese vita l’art. 42 della costituzione, che recita: “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.  La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.  La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità”.

 Il richiamo preventivo a  uno degli articoli più famosi, letti e commentati della nostra Carta costituzionale è doveroso, dal momento in cui ci accingiamo ad esaminare la proposta di legge presentata in tema di occupazioni abusive dal gruppo di deputati di Fratelli d’Italia, capitanato da Tommaso Foti, con le firme dei deputati Mauro Rotelli, Aldo Mattia, Stefano Benvenuti Gostoli, Massimo Milani, Dario Iaia, Gianni Lampis, Fabrizio Rossi e Rachele Silvestri; proposta di legge depositata, agli inizi dell’ultima settimana di marzo, dall’on. Foti in Commissione Giustizia della Camera e sulla quale i parlamentari di FdI sono ottimisti, prevedendo di portarla in aula già nell’estate ormai prossima.

La proposta avviene dopo il taglio drastico al fondo per i contributi affitto e morosità incolpevole del governo Meloni e all’eliminazione di questi giorni del reddito di cittadinanza. Eppure, nella stessa proposta in esame, la causa maggiore di sfratto e conseguentemente, visti gli scarsi strumenti prestati dalle politiche abitative, di occupazioni abusive, è indicata  nella morosità. Dai dati noti, si tratta per la maggioranza assoluta di morosità incolpevole. Perciò, l’innalzamento delle pene e l’installazione di un meccanismo molto veloce di sgombero, senza soluzioni sociali, sembrerebbe ricondurre il problema della casa a un problema di turbativa dell’ordine pubblico, sic et simpliciter. Ma forse i sei articoli che introducono di fatto un nuovo reato,  che verrebbe inserito nel codice penale (all’articolo 634), per punire la «spoliazione o turbativa violenta del possesso o della detenzione di cose immobili» adombra qualcosa di molto più dirompente in seno al nostro ordinamento giuridico.

Abbiamo interpellato sul tema  l’avvocato penalista fiorentino Sauro Poli, che da sempre segue casi di occupazioni e sfratti e che fa parte anche del gruppo di penalisti che segue il caso Cospito.

La proposta di legge n.935 presentata il 1 marzo 2023 è preceduta, come d’uso, da una relazione che precede e motiva il testo di legge vero e proprio.

“L’incipit della proposta di legge è significativo – spiega l’avvocato Poli – “modifica dell’art. 634 del codice penale e altre disposizioni in materia di occupazione abusiva d’immobile”. Sembrerebbe di capire che i proponenti si prefiggano lo scopo di incidere sull’occupazione abusiva di immobile, vale a dire su una fattispecie di reato (a certe condizioni) già previsto e punito dall’art. 633 del codice penale con un inasprimento significativo di pena avvenuto nel 2019, in cui si passa dalla pena alternativa della reclusione fino a due anni e una multa fino a 2mila euro, a una pena congiunta che va nei casi gravi, che poi sono quelli più consueti (numero delle persone pari a 5), da 2 a 4 anni. Inoltre, si snocciolano una serie di numeri: 38mila provvedimenti di sfratto nel 2021, di cui 32 mila 083 per morosità”.

 Cosa c’entra la morosità con l’occupazione abusiva?

“Appare evidente, pur senza particolari analisi, che questi 32mila sfratti siano dovuti a indisponibilità finanziaria delle famiglie che, avendo casa in affitto, non riescono più a onorare il canone;  a meno che non si ritenga che queste 32mila famiglie abbiano deciso di investire stipendi e prebende che so, nel gioco dei cavalli, o nella roulette. A parte la facile ironia, occorre capire se i proponenti hanno ben chiaro di cosa si stia parlando o siano in malafede. In ogni caso, si crea un legame fra morosità e occupazione abusiva. Non solo. Procedendo nell’analisi del testo, si passa a stigmatizzare il fatto che lo Stato è inadempiente nei confronti degli stessi provvedimenti della magistratura ordinaria che ordina il rilascio degli immobili occupati. Testualmente, “si fa riferimento a un provvedimento del tribunale civile di Roma che ha condannato lo Stato a risarcire un proprietario nella misura di qualche milione di euro”. Il riferimento è a un decreto legge, il numero 14 del 2017, convertito poi nella legge 18 aprile 2017 n. 48, che coordina fra i vari enti  preposti, cioè l’Autorità di Pubblica Sicurezza, il comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, le esecuzioni degli sfratti. Si sintetizza il provvedimento in questo modo (citazione testuale): “Specificatamente il provvedimento ha disposto che l’impiego per la forza pubblica nello sgombero dovesse tenere conto delle seguenti priorità: situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nei territori interessati; rischi per l’incolumità e la salute pubblica; diritti dei proprietari degli immobili; gli eventi assistenziali che Regione ed enti locali possono assicurare agli aventi diritto”. I proponenti chiosano che questo provvedimento, che si propone il bilanciamento dei diversi interessi e diritti, collide con la tutela del diritto di proprietà in quanto la tutela può essere “surclassata dall’esigenza di non pregiudicare l’ordine e la pubblica sicurezza nonché i bisogni primari degli occupanti abusivi collegati a particolari condizioni di vulnerabilità”.

Sembra di capire che nella proposta di legge in esame, il punto risieda nella difesa dell’assolutezza totale del diritto di proprietà, contro la giurisprudenza maggioritaria in merito, derivata dall’art. 42 Cost. e dalle norme di tutela della persona e della sua dignità.

“Senza dubbio ciò che emerge in questa proposta di legge, è che il bilanciamento di interessi di cui sopra, risulti contrario e in contrasto col diritto inalienabile, inviolabile, incomprimibile del proprietario a rientrare in possesso del suo immobile. Francamente penso che, invece che al Titolo III della nostra Costituzione, che disciplina i Rapporti economici all’interno della Parte I Diritti e doveri dei cittadini, questo disegno di legge sia ispirato all’art. 50 dello Statuto Albertino, che pomposamente ma significativamente declamava: “La proprietà privata è sacra e inviolabile”. Punto e basta.

Il problema giuridico prima di tutto è il seguente. Il 1 gennaio 1948, data dell’entrata in vigore della nostra Costituzione, rappresentò la messa in efficacia di una norma (l’art. 42 cost) riguardante la proprietà privata, che, se da un lato la tutela (insieme all’iniziativa privata, art. 41 cost) ne prevede tuttavia una direzione convergente con interessi e diritti egualmente riconosciuti dalla Carta costituzionale: il principio di solidarietà, quello di un profitto “ragionevole” non a discapito di altri diritti quali la salute, la dignità umana, il diritto-dovere di educare la prole in condizioni dignitose, il diritto di partecipare alla vita politica, ecc. Su tutto, il nostro costituente mise il principio di tutela della “dignità umana”.  Credo che anche i proponenti si rendano conto che tutte queste condizioni, che la Costituzione prevede come inalienabili alla dignità umana, siano difficilmente esercitabili se si vive per strada. E sia ancora meno compatibile con la Carta, quando le condizioni di partenza sono particolarmente ardue, ovvero viene tradito il principio della eguaglianza di condizioni economico-sociali che fu uno dei principi fondanti della nostra Costituzione, di ispirazione liberal-socialista, frutto della mentalità liberal-democratica che fu propria di Giustizia e Libertà, che ebbe gran peso durante l’esistenza e i lavori della Costituente, sparendo poi come movimento politico, disperso in mille rivoli”.

La proposta di legge in esame va dunque, secondo lei,  in senso contrario al concetto di proprietà proprio della nostra Carta fondamentale?

“Leggendo gli articoli che si occupano dei Rapporti economici e che regolano sia la proprietà privata che l’iniziativa privata, che i rapporti sindacali ecc, non si trova certo la proclamazione netta ed entusiastica dell’inviolabilità della proprietà privata. Ma le conclusioni della proposta, date dai proponenti, gettano luce sulla questione che mi ha posto: “In conclusione, emerge da quanto esposto fin qui con chiarezza, l’incapacità dello stato di tutelare: dei diritti fondamentali della persona; la proprietà privata a causa di un impianto normativo e sanzionatorio del tutto inadeguato”. Per completezza: “Non sfugge dunque che lo Stato non può più rimanere inerme davanti a una sistematica quanto territorialmente estesa violazione delle sue norme e che il legislatore ha il precipuo compito di difendere i proprietari e gli immobili”.

La prima riflessione è quasi di scuola. La nostra Costituzione ha una parte generale che riguarda i diritti fondamentali. Nei diritti fondamentali, inalienabili, che definiscono il concetto stesso di persona il diritto alla proprietà non c’è. Non è considerato un diritto inalienabile della persona umana come il diritto alla libertà di pensiero e alla sua manifestazione, l’inviolabilità della libertà personale, il diritto alla salute, al lavoro o all’istruzione. La proprietà privata non c’è”.

Se il tentativo sistemico giuridico potrebbe essere quello di tornare a considerare la proprietà privata come diritto inalienabile e definente la persona umana, con un salto all’indietro almeno nell’Italia prima della Repubblica, quali sarebbero i risvolti pratici della sua trasformazione in legge?

“Per quanto riguarda i risvolti pratici, l’art. 634 del Cp, viene sostituito con questa previsione, l’introduzione del reato di spoliazione o turbativa del possesso, o della detenzione di cose immobili. Al quale si applica l’arresto in flagranza, prima novità assoluta, non si applica il rito abbreviato e la sospensione condizionale della pena è subordinata alla reimmissione del bene nel possesso. La pena è della reclusione da 6 mesi a 4 anni. La multa da 2mila a 10mila euro. Ma poi il testo recita: “Se i fatti di cui al primo comma sono commessi ai danni di una civile abitazione o delle sue pertinenze, la pena è della reclusione da 5 a 9 anni. Nel caso di flagranza di reato la polizia giudiziaria interviene per impedire che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze. Si prevede inoltre che l’autorità giudiziaria acquisita la notizia di reato, proceda entro 48 ore al sequestro preventivo (leggi: sgombero) e l’immediata restituzione dell’immobile all’avente diritto”.

“Viene da chiedersi quale sia la differenza della detenzione di cose immobili (turba il possesso di cose immobili) in ipotesi attenuata: quali sono le cose immobili che uno può occupare abusivamente in danno ai proprietari? Per questa fattispecie è prevista “solo” la pena da 4 anni a sei mesi. Ma in seguito si specifica “occupazione ai danni di civile abitazione” e delle sue pertinenze (un pollaio, un garage…), per cui è prevista la reclusione da 5 a nove anni. A occhio e croce, una pena così alta  (si pensi che la pena per una rapina parte da 4 anni e sei mesi, l’estorsione da 5 anni) fa riflettere. E’  vero che i massimi sono molto più alti, ma generalmente, nel nostro ordinamento, i giudici si attengono sempre a una posimetria prossima più al minimo che al massimo. Da ciò deriva che gli estensori e proponenti del Ddl ritengono che l’occupazione abusiva sia reato da punire con una soglia equiparabile ai reati citati”.

“Inoltre, è da valutare  l’esclusione del processo abbreviato, che prevede un sostanzioso sconto di pena, e in più si prevede che la condizionale possa essere concessa soltanto dopo che l’immobile è tornato al proprietario. Ma qualcosa non torna anche nel meccanismo procedurale. Ad oggi, generalmente la polizia fa pervenire la notizia di reato al pubblico ministero, il pm fa richiesta al giudice di sequestro preventivo, il giudice decide se firmare l’ordine di sgombero. Invece, nella proposta di legge in esame, si dà una cadenza oraria come se si trattasse di un arresto: sempre nel caso di occupazione di immobile di civile abitazione, si prevede che l’autorità giudiziaria debba procedere al sequestro preventivo “entro 48 ore» dalla notizia di reato, disponendo «l’esecuzione dello sgombero e l’immediata restituzione dell’immobile all’avente diritto”. Se si parla di autorità giudiziaria, ci si riferisce al giudice. Ma il giudice non può prendere decisioni immediate, deve attendere la richiesta del pm per il sequestro preventivo. Un po’ tanta confusione c’è. Di fatto non solo si introduce un nuovo reato, bensì si modifica la procedura dello sgombero. Insomma si vuole mettere in piedi un meccanismo accelerato ed esemplare”.

Tirando le fila, la proposta di legge Foti può essere definita come un corpo estraneo, dirompente nel sistema del diritto penale o anche generale dell’ordinamento giuridico italiano?

“Tirando le fila, intanto introduce direi di soppiatto una nozione del diritto di proprietà come diritto inviolabile della persona, non previsto dalla Costituzione, che dice tutt’altro. Valutando il fatto che la soglia minima di pena è uguale almeno all’estorsione e alla rapina aggravata, mi sento di dire che si sta realizzando una criminalizzazione della fattispecie, tanto più contradditoria se si considerano i dati sulla morosità che vengono sciorinati nella presentazione del testo vero e proprio. Si parte da dati statistici  che illustrano un problema sociale, legato all’impoverimento della società italiana, e si danno soluzioni solo repressive in nome dell’assolutezza del diritto di proprietà privata, stravolgendoli a favore di un’esigenza puramente politica. Ne fa fede anche il meccanismo di intervento da parte della polizia e autorità, improntato alla massima efficienza e esemplarità, che si può riassumere così: occupi-sgomberiamo- finisci sulla strada. Una logica che ci riporta agli sfratti di inizi Novecento. Non è neppure una questione di ordine pubblico, ma è l’introduzione di un nuovo reato a tutela di un diritto di proprietà assoluto che salta bellamente sia l’art. 42 della Costituzione, che la giurisprudenza e la prassi ordinaria”. E che non dà risposte proprio a quella esigenza di nuove politiche abitative che stanno a monte e producono i numeri resi noti dagli stessi proponenti.

Infine, un’annotazione di carattere sociale:  se le occupazioni abusive hanno riguardato e riguardano in buona parte stranieri in attesa o del permesso di soggiorno o lavoratori poveri, stanno aumentando le percentuali di italiani che si ritrovano a dover bussare alle porte delle occupazioni. Una percentuale che vede non solo i lavoratori poveri, espulsi dal mercato abitativo dalla rincorsa dei prezzi, ma anche la cosiddetta occupazione di ritorno, ovvero nuclei famigliari, coppie o singoli, italiani, che, dopo un periodo in occupazione, erano riusciti ad affrancarsi col lavoro. Ma che con la precarizzazione, tagli, riduzioni, tornano di nuovo a non poter corrispondere il canone, mentre da parte del pubblico la risposta, a livello di edilizia popolare, affitti calmierati ecc., è desolatamente insufficiente.

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