Diritti: l’Italia senza un codice dei crimini internazionali

Occorrono nuove tutele nazionali radicate nel principio di giurisdizione universale
Gaza City, macerie

Il diritto al clima e quello climatico sono ancora limitati all’interno di un sistema di soft law; il
diritto penale internazionale sconta gravi difficoltà in fase di esecuzione, e ha necessità di
ampliare il (quasi) codice originario dei quattro core crimes (crimini di guerra, aggressione,
crimini contro l’umanità, genocidio) con i principali treaty crimes (dalla pirateria alla tortura fino al terrorismo internazionale) e con i new crimes (ecocidio, urbanicidio); i crimini contro
l’umanità hanno bisogno di una Convenzione internazionale,
peraltro già quasi elaborata; i
diritti fondamentali, per non finire nel dimenticatoio internazionale, hanno, invece, necessità di nuove tutele nazionali radicate nel principio di giurisdizione universale.

Il principio di giurisdizione universale si riferisce alla facoltà di uno Stato di esercitare la propria potestà punitiva in relazione a una determinata fattispecie criminosa, a prescindere dall’esistenza di qualsiasi criterio di collegamento con i fatti, ossia indipendentemente dal luogo in cui si verifica, dalla nazionalità dell’autore del reato o dalla nazionalità della vittima.

Con l’adozione di tale principio, uno Stato si prefigge di punire una condotta che integra un
crimine internazionale, anche a prescindere dai propri interessi nazionali.

Il 16 marzo dell’anno scorso il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia,
del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
ha approvato un disegno di legge che introduce il Codice dei crimini internazionali nell’ordinamento italiano. Il nuovo ddl si è limitato, in realtà, a prevedere il crimine di
aggressione e a estendere le condotte costituenti crimini di guerra,
nonostante il progetto
presentato nel maggio 2022 dalla Commissione di esperti presieduta dai professori Francesco Palazzo (diritto penale) e Fausto Pocar (diritto internazionale) – la cosiddetta Commissione Palazzo-Pocar, nominata dall’allora Ministra della Giustizia Cartabia – contenesse una disciplina completa di tutte le fattispecie costituenti crimini internazionali.
Con una decisione inaspettata e che ha sollevato numerose critiche sotto diversi profili il
Consiglio dei ministri ha, invece, deciso di rinviare a un ulteriore approfondimento la disciplina inerente ai crimini contro l’umanità, senza tuttavia indicare le tempistiche di tale ulteriore intervento normativo.

La Convenzione di Lubiana-L’Aia – La Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla mutua assistenza giudiziaria è un trattato internazionale, adottato nel mese di maggio 2023. Mira a rafforzare le indagini e i procedimenti giudiziari in materia di diritto penale internazionale sulla base dei principi della giurisdizione universale. E impone agli Stati l’obbligo di adeguare la propria legislazione alla fattispecie dei crimini internazionali (art. 7). L’Italia (ops!), oltre a non avere, come abbiamo visto, un Codice dei crimini internazionali, non è ancora tra gli Stati firmatari della Convenzione.

Il trattato più significativo nel diritto penale internazionale ha aperto alle firme nel gennaio 2024 ed è stato ratificato da parecchi Paesi – per entrare in vigore erano necessarie solo tre firme. La nuova Convenzione sulla cooperazione internazionale nelle indagini e nei procedimenti penali contro il genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e contro altri treaty crimes, mira a rafforzare le indagini e i procedimenti giudiziari, e ha il compito di combattere l’impunità per i crimini dopo lo Statuto di Roma, entrato in vigore nel 2002, ma ormai con i meccanismi un po’ arrugginiti dal tempo.

Gli accordi MLA (assistenza giudiziaria reciproca) sottolineano che gli Stati hanno la
responsabilità primaria di indagare sui crimini internazionali.
Ciò rispecchia lo Statuto di Roma della Corte penale, che rispetta a sua volta il principio di complementarità, ovvero il
riconoscimento che i regimi giudiziari nazionali dovrebbero essere il mezzo principale per
indagare e perseguire i crimini. Secondo il diritto internazionale consuetudinario, gli Stati,
all’interno della loro giurisdizione, hanno l’obbligo di perseguire o estradare (aut dedere aut
judicare) gli individui accusati dei più gravi crimini internazionali.

Tuttavia, la consuetudine non specificava la procedura per farlo. La Convenzione colma questa lacuna. Possiamo soltanto dire che la Convenzione Lubiana-L’Aia rappresenta l’ultima spiaggia della giustizia penale internazionale. Come ha giustamente osservato Francesco Palazzo: “Non è pensabile che l’Italia non ratifichi la Convenzione di Lubiana-L’Aia, ponendosi così fuori dal sistema della giustizia penale internazionale” (“Crimini internazionali e giurisdizione interna”, in Diritto Penale e processo, n. 2, 2024, pp. 153 ss.). Se ancora non riusciamo a capacitarci che l’azzardo epocale di Mosca (e Pechino) ha messo a nudo il disagio giuridico dell’Occidente, beh, allora siamo proprio ingenui. Il nostro sistema “valoriale” non è più in grado di riprendere l’iniziativa e il resto del mondo ha smesso di temere l’Occidente (gli Occidenti) e la sua decadente “civiltà” giuridica. Ha semplicemente cessato di desiderare di assomigliargli contrapponendogli nuove polarità del diritto. L’unica via praticabile per riprendere fiato potrebbe ormai essere solo quella della giustizia “universale” (cioè, per capirsi, quella tra la “domestication” degli Stati e la Corte penale internazionale). Non certo la guerra, lo ius in bello. Ma, come spesso accade, non ce ne accorgiamo, e anche su questa semplice e intuitiva necessità siamo più divisi (e ingenui) che mai.

Un altro aspetto, tuttavia, meriterebbe un’approfondita riflessione: l’Occidente, in generale, si merita un’ultima chance?

Per approfondire, suggerisco la lettura del bel saggio, pubblicato qualche settimana fa, di Chantal Meloni, “Giustizia universale? Tra gli Stati e la Corte penale internazionale: bilancio di una promessa” (Il Mulino, 2024).

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