Comune Firenze, a rischio i “chiamati”

Sono un centinaio circa e furono assunti a “chiamata” (ex art. 90 Tuel) nel corso dell'era Renzi. Il contratto è scaduto, in automatico con la decadenza dell'ormai ex-sindaco Renzi  e grazie alla legge Brunetta potranno esserne riassunti solo la metà. Assunti da chi? Dal  vicesindaco Nardella in via transitoria, dal momento che in questo momento espleta le funzioni di “reggente”. Ma gli altri?

E' un sommesso mormorìo di voci, quello che esce dal Comune di Firenze da qualche giorno e riguarda loro, i “chiamati”, quelli che entrarono a far parte dell'amministrazione comunale sotto la giunta Renzi. Chiamati direttamente dal sindaco, come consente la legge, con un contratto a tempo determinato. Un contratto che è scaduto venerdì scorso con la “decadenza” del chiamante, l'ex-sindaco Renzi approdato, come ben sappiamo, alla poltrona di premier.  E che li lascerebbe a piedi, vale a dire, se non si trova un mezzo, un escamotage, che almeno la metà di loro dovranno dire addio al posto. Già, perché la legge Brunetta ha previsto che il “rinnovo” dei “chiamati” sia solo per una quota. E allora? Allora, assicurano i bene informati, in Comune si sta cercando in questi giorni di trovare un appiglio, un modo, un pertugio per fare in maniera che gli assunti a chiamata diretta ma scaduti restino dove sono. Come? La strada non è agevole, ma sembrerebbe che, fra le varie ipotesi prese in considerazione, si prospetti anche una sorta di ciambella di salvataggio che potrebbe ricalcare il famoso decreto “salvaRoma” di recente memoria. Un “salvaFirenze” dunque in prospettiva?

Approfondendo la questione, cosa dice l'art. 90 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267?  Eccoo qua: “Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”. Dunque, le assunzioni ex art. 90 Tuel godono di alcune caratteristiche particolari: si tratta di assunzioni a tempo determinato e non possono essere affidate tramite incarichi di collaborazione coordinata e continuativa; si tratta di posti in dotazione organica e pertanto per i posti il singolo ente sulla base della propria autonomia regolamentare dovrà valutare a quale categoria si riferiscono le necessità del Comune ai fini delle assunzioni ex art. 90 del Tuel; possono essere affidate esclusivamente per funzioni di supporto di attività di indirizzo e di controllo alle dirette dipendenze del Sindaco, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali, che devono invece dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell’ente; agli uffici in oggetto possono essere affidate la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie strettamente strumentali e funzionali all’esercizio dei compiti medesimi (quest'ultima prerogativa è stata fissata dalla Corte dei conti Toscana con  Deliberazione n. 5P/2008 in parte in contrapposizione con una deliberazione precedente della Corte dei conti Lombardia ).

E per quanto concerne la “stabilizzazione”?  La condizione per poter procedere all’espletamento della procedura di stabilizzazione nasce da un dato: che il fatto costitutivo del rapporto di lavoro sia comunque una procedura “selettiva”, concorsuale ovvero “prevista da norme di legge”. La “chiamata diretta” che è alla base del rapporto a tempo determinato instaurato ex art. 90, è invece basata sul mero rapporto fiduciario non può dare luogo ad alcun affidamento in ragione della violazione del principio di imparzialità e indipendenza dell’organo che procede alla scelta del personale, che può essere garantita solo dalla natura selettiva dei procedimenti concorsuali.

E, sempre per la natura fiduciaria del rapporto, i contratti in questione sono esentati dai limiti degli altri contratti a tempo determinato, e possono essere rinnovati. Naturalmente, trattandosi di rapporti installati sulla fiducia (chiamata diretta, vale a dire il sindaco in questo caso decide per fiducia circa la persona chiamata), hanno un limite inderogabile: non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica.  Ma, per la Legge Brunetta, che ha fissato delle quote precise in relazione all'insieme dei rapporti dei dipendenti dell'amministrazione locale,  saranno solo la metà coloro che rientrano nel rinnovo. Rinnovo, come s'è visto, affidato al vicesindaco in questo caso "reggente". E torniamo a bomba: per la metà circa dei chiamati, visto la clausola Brunetta sulle quote, non ci sarebbe salvezza. E se proprio si vuole tenerli tutti, decreto SalvaFirenze in vista, allora. 

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