Firenze – Chi a Firenze richiede di essere iscritto nelle liste anagrafiche del Comune, pur abitando in alloggi senza titolo, potrebbe venire iscritto come senza fissa dimora nella residenza fittizia di via del Leone. Insieme, anche l’altro punto, che era ben poco chiaro nella prassi orami consolidata dagli uffici, ovvero, il ruolo non necessario, bensì accessorio, dei servizi sociali. Finalmente, grazie all’assessora all’anagrafe Elisabetta Meucci, sembra risolto uno dei punti più oscuri che aleggiavano sulla questione della concessione delle residenze qualora il richiedente (o i richiedenti se nucleo famigliare), risiedessero in occupazioni abusive.
Il caso, come documentato da Stamp Toscana, era stato sollevato in questi giorni dalla sentenza della Corte d’Appello fiorentina, che, su accesso del team legale degli Avvocati di Strada, aveva proposto ricorso alla Corte per un nucleo famigliare composto da madre e figlia che all’epoca dei fatti era nella prima infanzia, a cui era stata negata l’iscrizione (con le conseguenze ben note), in quanto, a seguito a sfratto, si erano dovute ricoverare in un alloggio che occupavano senza titolo. La questione era stata rappresentata prima davanti al giudice cautelare, che aveva disposto una procedura d’urgenza per l’iscrizione ex. art.700 c.p.c., poi era stata giudicata nel merito, con sentenza che aveva avvallato la decisione del Comune di Firenze di rifiutare l’iscrizione al nucleo, infine, sempre seguita dagli Avvocati di Strada, la Corte d’Appello ha stabilito l’ iscrizione delle appellanti come senza fissa dimora nelle liste anagrafiche comunali, nella residenza fittizia di via del Leone. Una soluzione che ha richiesto 6 anni per giungere a termine.
Un caso destinato a fare scuola, che tuttavia ha dato l’occasione, da parte dell’assessora Meucci, di fare chiarezza sul punto, rispondendo al question time posto dalla consigliera Antonella Bundu del gruppo Spc. “Il percorso di accesso alla residenza è attualmente disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 24/02/2016 e dalla relativa procedura, approvata con determinazione della Direzione Servizi Sociali n. 3209 del 04/05/2018, che disciplina l’acquisizione, permanenza e cancellazione della residenza anagrafica delle persone senza fissa dimora abitualmente presenti sul territorio comunale di Firenze – dice l’assessora nella risposta – nel caso di specie, la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 26 aprile 2022 ha riconosciuto il diritto delle appellanti alla iscrizione nelle liste anagrafiche del Comune di Firenze sulla base del domicilio, ritenendo soddisfatti i requisiti procedimentali di cui all’art. 2, co. 3 della Legge 1228/1954 (Legge anagrafica) – ovvero la permanenza stabile e continuativa delle appellanti sul territorio comunale – a prescindere dalla pre-istruttoria da effettuarsi tramite la presa in carico da parte dei servizi sociali. In proposito, è bene ricordare che la Legge anagrafica prevede che, al momento della richiesta di
iscrizione, la persona senza fissa dimora sia tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. Ed è per tali accertamenti che l’ufficio di anagrafe si avvale della collaborazione dei servizi sociali e delle Associazioni ed Enti che operano per la prevenzione della marginalità, al fine di stabilire l’effettiva sussistenza e permanenza del domicilio sul territorio comunale”.
E il ruolo dei servizi sociali? “Non sono un presupposto – spiega Meucci – la presa in carico del soggetto senza fissa dimora da parte dei servizi sociali è soltanto uno degli elementi – non indispensabile – di valutazione previsti in ordine all’accertamento della presenza e permanenza sul territorio comunale, tra cui: lo svolgimento di attività lavorativa a Firenze, la presenza di figli che frequentano la scuola a Firenze, la presenza di familiari a Firenze. La sentenza della Corte d’appello conferma, pertanto, la necessità da parte dell’ufficio di anagrafe di effettuare gli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio – conformemente a quanto prevede la Legge anagrafica – svincolando tali accertamenti dalla necessità di “presa in carico” da parte dei servizi sociali. Sulla base di una prima lettura della sentenza della Corte d’appello e in attesa dei necessari approfondimenti da parte degli uffici competenti, non si ravvisa la necessità di apportare modifiche alla procedura di accesso alla residenza per le persone senza fissa dimora, ma, semmai, di valutare – al di là del caso di specie – l’estensione di detta procedura anche agli occupanti abusivi, da equipararsi ai Senza Fissa Dimora, riconoscendo loro l’iscrizione anagrafica in Via del Leone n. 35”.