Firenze – Overtourism, ovvero, quando l’ondata turistica sommerge una città o un territorio in modo da mandare in tilt delicati equilibri con pesanti ricadute sulla vita dei cittadini. Un insieme di conseguenze sociali ed economiche che rendono il territorio simile a una caravella depredata e trasformano le città in una sorta di parchi del divertimento dedicati. Una Disneyland, appunto. Il tema, ormai annoso e proprio su queste pagine dibattuto a più riprese, è quello della diffusione delle locazioni turistiche. Un tema che non sfugge alla campagna elettorale. Ma, al di là dei distinguo e della varietà di soluzioni proposte, o anche dei tentativi di metterci una pezza, la Corte Costituzionale, con sentenza 94/2024, è intervenuta facendo chiarezza su uno degli argomenti più spesso invocati per dar ragione della prolungata inerzia delle istituzioni locali sulla vicenda. Sul tema, raggiungiamo Grazia Galli, di Progetto Firenze, associazione cittadina che, insieme al Sunia, si batte da tempo per sollecitare la messa in atto di regole per arginare il dilagare di B&B e locazioni turistiche in tutto il territorio cittadino. Una prassi che ha drogato in maniera forse irreversibile il mercato immobiliare fiorentino (e non solo) facendo lievitare i valori immobiliari e riducendo praticamente a zero gli affitti disponibili per uso abitativo. Tutto il territorio comunale, non solo il centro storico, ha infatti ormai sparato le sue ultime cartucce e, pur disposti a pagare canoni stellari, spesso i residenti non trovano materialmente l’ambita casa. Firenze rischia, con un’economia di fatto ormai a senso unico, di risvegliarsi, dato qualsiasi inghippo (come di tutta evidenza nel periodo del covid) come una gallina spennata che non ha più niente da dare. Tramontate le dichiarazioni post covid di ripartire con una maggior cura ad altre sfere economiche, come ad esempio un artigianato fra i migliori a livello mondiale che continua il suo lento declino, la città oggi ha ripreso con maggior frenesia di prima a trasformarsi in un mangificio-dormificio a uso e consumo dei turisti, svuotando le sue strade di residenti per trasformarle in arterie dove scorre la folla turistica. Eppure, qualche strumento in mano alla politica per cercare di gestire il flusso c’era. E c’è tuttora.
“Ad esempio, la legge che la Regione Toscana si dette nel 2014 per il governo del territorio consentirebbe ai Comuni di “stabilire limitazioni al mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale” (art. 99, comma 3, lettera a, l.r. n. 65/2014) – dice Grazia Galli – un piccolo comma che sarebbe bastato a ogni Comune toscano per introdurre nel proprio regolamento urbanistico, oggi conosciuto come Piano Operativo, norme sufficienti a subordinare a uno specifico permesso comunale anche l’apertura di qualunque attività di locazione turistica extralberghiera, dai B&B, agli affittacamere, case vacanza, affitti brevi e così via, in immobili a destinazione d’uso residenziale”.
Se Firenze oggi è arrivata ad avere un problema abitativo emergenziale e un mercato immobiliare accessibile solo a chi investe nel turismo, significa in buona sostanza che, o per ignorantia legis o per inconsapevolezza della larghezza della propria sfera d’azione, o per altri motivi, le amministrazioni hanno sottovalutato, o forse ignorato, il rischio che si stava correndo.
“Buttare la palla nel campo delle responsabilità statali, che ci sono e sono indubbie, è vizio diffuso, e non solo quando vi si soprammette la contrapposta polarizzazione politica”, dice Galli, che chiama in campo anche la Regione Toscana. Del resto, “anche la Regione Toscana avrebbe potuto attivarsi per tempo, utilizzando le proprie competenze sia in materia di turismo, sia in materia di governo del territorio, invece di arretrare di fronte alle minacce di impugnazione da parte del Governo dopo un solo tentativo, seppur maldestro, nel 2016 – ricorda Galli – agendo con maggiore incisività, entrando nel merito delle prescrizioni urbanistiche. Ad esempio, articolando, come avrebbe potuto, e potrebbe fare se solo lo volesse, la categoria residenziale in due sotto-categorie, una per uso residenziale stabile, l’altra per uso transitorio o turistico. Non solo, poteva e potrebbe entrare nel merito dei requisiti di sicurezza, registrazione, trasmissione dati e coordinamento delle attività turistico-ricettive”.
Atto quasi dovuto dal momento che sono sempre di più i Comuni e i borghi toscani che si trovano alle prese con i problemi sperimentati da Firenze e che nel capoluogo hanno assunto caratteri di emergenza.
Del resto, ricorda Galli, “alla mole di sentenze da cui si evince con una certa chiarezza quali competenze il legislatore regionale possa usare per regolamentare un’industria in crescita esplosiva sul proprio territorio, si aggiunge la sentenza 94/2024 della Corte Costituzionale che, nelle motivazioni con cui dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo contro un articolo della legge della Regione Valle d’Aosta 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche), scrive:
[…] Come la stessa formulazione delle disposizioni più recenti del legislatore statale ed europeo in tema di locazioni turistiche brevi lascia trasparire, anche per il legislatore regionale è previsto uno spazio di intervento, che viene in rilievo con particolare riferimento all’ambito del turismo, nonché a quello del governo del territorio e dell’urbanistica.
Con riguardo al primo ambito, proprio in relazione alle locazioni turistiche brevi, questa Corte ha avuto già occasione di affermare che «gli aspetti turistici anche di queste ultime ricadono nella competenza residuale delle Regioni (sentenza n. 80 del 2012)» (sentenza n. 84 del 2019) e comprendono tutti gli adempimenti amministrativi, purché precedenti ed esterni al contratto in quanto tale (come, ad esempio, quello, introdotto dalla disposizione regionale lombarda allora scrutinata, relativo ad un codice identificativo di riferimento delle singole unità ricettive), che siano utili al fine di «creare una mappa del rilevante nuovo fenomeno della concessione in godimento a turisti di immobili di proprietà a prescindere dallo svolgimento di un’attività imprenditoriale, e ciò al fine precipuo di esercitare al meglio le proprie funzioni di promozione, vigilanza e controllo sull’esercizio delle attività turistiche» (ancora sentenza n. 84 del 2019).
Ancora più evidente è l’incidenza della forte crescita delle locazioni turistiche brevi sulla competenza legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio. È, infatti, un dato di esperienza che dalla moltiplicazione delle stesse e dal connesso aumento dei flussi turistici possa derivare la trasformazione urbanistica di interi quartieri e centri, con ricadute di rilievo anche sulla gestione dei servizi pubblici locali, la cui disciplina è peraltro riservata alla competenza legislativa regionale. Ne consegue che rientra nella competenza del legislatore regionale intervenire sulla destinazione d’uso degli immobili – in linea con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale all’art. 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)» – considerato che essa «connota l’immobile sotto l’aspetto funzionale, condiziona il carico urbanistico, legato al fabbisogno di strutture e di spazi pubblici, e incide sull’ordinata pianificazione del territorio» (sentenza n. 124 del 2021; in senso analogo, sentenze n. 2 del 2021 e n. 247 del 2020).[…]”
D’altro canto, è un fatto che, sul finire del 2023, il Comune di Firenze sia finalmente intervenuto adottando una variante al Regolamento urbanistico che ha introdotto nelle norme di attuazione un’articolazione dell’uso di immobili residenziali che distingue quello “vero e proprio” da quello per residenza temporanea, e preclude questo secondo uso all’interno dell’area UNESCO del centro storico. “Si tratta, seppur tardivo e limitato, di un primo passo nella direzione che insieme al Sunia chiediamo da molto tempo di intraprendere con maggior determinazione e per l’intero territorio fiorentino. Per le prossime settimane è attesa la decisione del TAR della Toscana in merito alle impugnazioni presentate da più attori contro questa delibera comunale”, dice Galli.”La decisione del Tribunale amministrativo regionale in ogni caso non cancellerà la giurisprudenza che si sta consolidando in merito alle reali possibilità di azione delle Regioni e dei Comuni toscani”.
Foto: Luca Grillandini
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