La morte di Ratko Mladić, avvenuta all’Aja mentre scontava l’ergastolo, riporta al centro una delle decisioni più rilevanti della giustizia penale internazionale. Non soltanto per ciò che accadde a Srebrenica nel luglio 1995 — l’uccisione sistematica di oltre ottomila uomini e ragazzi musulmani bosniaci e la deportazione delle donne, dei bambini e degli anziani — ma per il modo in cui quelle responsabilità sono state accertate. Il genocidio non è una qualifica morale del massacro: è un crimine dalla prova particolarmente rigorosa, che richiede di dimostrare l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.
La sentenza di primo grado del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, del novembre 2017, e quella d’appello del Meccanismo residuale, dell’8 giugno 2021, hanno condannato Mladić per genocidio a Srebrenica, crimini contro l’umanità e violazioni delle leggi e degli usi di guerra. La condanna all’ergastolo è divenuta definitiva. Ma il punto giuridico decisivo è un altro: Mladić non fu giudicato soltanto per singoli ordini o per la sua posizione di comandante. Le Corti hanno ricostruito la sua partecipazione a quattro Joint Criminal Enterprises (JCE), le imprese criminali congiunte.
La JCE è una forma di responsabilità individuale elaborata dalla giurisprudenza dei tribunali ad hoc. Non sostituisce la prova del reato né trasforma automaticamente un capo militare nel responsabile di tutto ciò che fanno i suoi uomini. Serve, piuttosto, a stabilire quando più persone condividano uno scopo criminale e vi apportino un contributo significativo. È il nesso che consente di attribuire a chi pianifica, dirige, coordina o sostiene un progetto comune anche i crimini compiuti materialmente da altri, purché rientrino nel piano e siano accompagnati dall’elemento soggettivo richiesto.
Nel caso Mladić, i giudici individuarono una JCE “apicale”, finalizzata alla rimozione permanente di musulmani e croati bosniaci dai territori rivendicati dai serbo-bosniaci; una JCE relativa alla campagna di terrore contro i civili di Sarajevo, mediante cecchinaggi e bombardamenti; quella di Srebrenica; e infine quella relativa alla cattura del personale ONU, usato per ostacolare i raid della Nato. La struttura della sentenza procede dunque dai fatti ai collegamenti: prima l’accertamento di omicidi, deportazioni, persecuzioni, assedi e sequestri; poi la catena di comando e il contributo dell’imputato; infine l’intento che rende quei fatti penalmente attribuibili.
È sul requisito dell’intento speciale che si misura la distinzione più controversa. Per Srebrenica, la Corte ha ritenuto provato il dolo genocidario: l’eliminazione degli uomini e dei ragazzi e l’espulsione del resto della comunità erano dirette a distruggere la popolazione musulmana dell’enclave quale parte sostanziale del gruppo protetto. Per le altre municipalità bosniache, benché siano state accertate atrocità, persecuzioni e pulizia etnica, non è stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio di un intento di distruzione fisica o biologica del gruppo. La Procura ha impugnato questa assoluzione, ma l’appello l’ha confermata.
Quella differenza non attenua i crimini commessi fuori da Srebrenica; mostra, semmai, quanto restrittiva sia la soglia giuridica del genocidio. Le sentenze su Mladić non offrono una formula consolatoria alla storia bosniaca. Fissano però un dato: una violenza organizzata può essere ricondotta a responsabilità personali anche quando chi la rende possibile non impugna l’arma.
Ed è proprio questo, nel caso di Srebrenica, il significato più concreto della giustizia penale internazionale: sottrarre la violenza organizzata all’anonimato, ricondurla a decisioni, ruoli e responsabilità individuali.
Nella foto Ratko Mladić