Metanodotto, agricoltori reggiani contro la Snam

Il presidente Cia Ivan Bertoli: non rispettati gli accordi sugli indennizzi per i danni subiti
I lavori per larealizzazione del metanodotto

Agricoltori reggiani contro la Snam, la principale società italiana di trasporto. Al centro della polemica gli indennizzi per i danni derivati dal metanodotto che collega Poggio Renatico a Cremona, lungo 149 chilometri dei quali quasi 37 attraversano la provincia di Reggio. La Cia accusa: la Snam non ha rispettato gli accordi.

“La Cia di Reggio Emilia – afferma il presidente Ivan Bertolini –  con rammarico ha verificato dai propri associati che gli impegni assunti (relativamente al pagamento dell’anticipo sui danni) dalla Snam per l’opera già appaltata, non sono stati mantenuti nonostante i lavori siano ormai in corso da alcune settimane sul territorio dei comuni reggiani di San Martino in Rio e Correggio”; la Cia ricorda che riguarderanno in seguito anche Bagnolo in Piano, Cadelbosco Sopra, Castelnuovo Sotto, Poviglio e Brescello.

Ivan Bertolini

“I pagamenti – rileva il presidente della Cia reggiana – non hanno avuto seguito nei tempi concordati e stabiliti dall’accordo provinciale sottoscritto dalle Associazioni di categoria degli agricoltori (tra le quali la stessa Cia) con la Snam. Sottolineiamo quindi questo atteggiamento, che sta creando malumore, oltre che disagi, ai proprietari interessati dalle “servitù”, che pure con spirito collaborativi avevano accettato bonariamente di seguire l’iter amichevole nell’attivazione del processo di servitù”. (Che, nel caso specifico è il diritto di Snam di realizzare l’opera di pubblica utilità passando sui terreni che restano dei singoli proprietari, ma la legge impone il pagamento di un indennizzo, versato al momento della stipula dei singoli accordi con i proprietari, oltre alle spese per il ripristino della situazione precedente dei terreni interessati).

“La Cia – conclude Bertolini – sottolinea che il proprio atteggiamento, come degli agricoltori che pure vengono a subire disagi e limitazioni sul proprio terreno, è stato il più collaborativo possibile, non può quindi accettare ritardi da parte della società interessata, relativamente al pagamento dei danni secondo quanto stabilito con l’accordo sulle procedure a suo tempo sottoscritto, che doveva avvenire entro 60/90 giorni dalle visite in azienda per verificare lo stato di fatto, visite avvenute tutte entro l’autunno dello scorso anno. Invita quindi Snam al rispetto di quanto stipulato, ad evitare anche azioni di rivalsa da parte nostra”.

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