I funerali di Mladić e la responsabilità internazionale degli Stati

La Serbia è chiamata a rispondere dal Tribunale di Giustizia
La protesta pacifica per l’arresto di Ratko Mladić a Banja Luka, il 31 maggio 2011, con la partecipazione di circa 10 000 persone foto di Rade Nagraisalović, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

A Belgrado si è svolto lunedì 7 settembre il funerale di Ratko Mladić. Migliaia di persone si sono radunate nella chiesa di San Luca e lungo il percorso verso il cimitero di Topčider, dove l’ex comandante dell’esercito serbo-bosniaco è stato sepolto accanto alla figlia Ana, morta suicida negli anni Novanta. Molti dei presenti hanno indossato magliette inneggianti a Mladić, sventolato bandiere serbe e scandito parole di omaggio. Un grande striscione lo ha salutato come un eroe.

Il Governo serbo aveva inizialmente annunciato che Mladić avrebbe ricevuto «tutti gli onori militari e di Stato». L’Unione europea aveva reagito ricordando che qualsiasi glorificazione di un criminale di guerra sarebbe incompatibile con i principi europei. Poi la formula è diventata più sfumata: il funerale è stato presentato come una cerimonia organizzata dalla famiglia, mentre lo Stato ha sostenuto di averne rispettato le scelte. Ma il confine fra iniziativa privata e apparato pubblico è apparso tutt’altro che netto.

Sabato 5 settembre, infatti, si era già svolta alla Casa delle Forze Armate serbe una commemorazione militare. Vi erano presenti il ministro della Giustizia serbo e diversi esponenti della Republika Srpska; gli interventi avevano celebrato Mladić come un grande comandante e un uomo che aveva combattuto per la propria patria.

Al di là della cronaca e dell’inevitabile richiamo ai «valori» dell’Unione europea, la vicenda di Mladić ripropone però una questione giuridica molto più interessante. La sua storia non si esaurisce a Srebrenica e non riguarda soltanto la responsabilità penale di un uomo. Esiste un altro processo, meno conosciuto eppure decisivo: quello davanti alla Corte internazionale di giustizia, dove a essere chiamato a rispondere non era Mladić, ma uno Stato: la Serbia, allora formalmente Serbia e Montenegro.

La distinzione è fondamentale. Il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia giudicava la responsabilità penale degli individui. La Corte internazionale di giustizia giudicava invece la responsabilità internazionale degli Stati nell’applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948.

Nel 2007, nella causa promossa dalla Bosnia-Erzegovina contro la Serbia e Montenegro, la Corte stabilì che a Srebrenica era stato commesso un genocidio. Escluse però che la Serbia avesse commesso direttamente quel genocidio attraverso propri organi, che avesse cospirato per commetterlo o che ne fosse stata complice. La responsabilità accertata era diversa e, proprio per questo, giuridicamente molto importante: la Serbia aveva violato l’obbligo di prevenire il genocidio e quello di cooperare con il Tribunale penale internazionale.

Uno Stato può essere responsabile per non avere impedito un genocidio anche senza esserne l’autore materiale. Può violare gli obblighi previsti dalla Convenzione ONU del 1948 senza essere, per questo, chiamato a rispondere penalmente: la responsabilità internazionale dello Stato è cosa diversa dalla responsabilità penale dell’individuo.

Nel caso della Serbia, la Corte ritenne che Belgrado disponesse di mezzi di influenza sufficienti per intervenire e che avesse omesso di utilizzarli. Non era necessario dimostrare che un intervento serbo avrebbe certamente impedito il genocidio. La violazione consisteva nel non avere adottato le misure che, date le circostanze, erano ragionevolmente disponibili per prevenire il crimine.

La Corte affrontò poi un secondo profilo, ancora più direttamente legato alla sorte di Mladić. La Serbia aveva l’obbligo di cooperare con il Tribunale penale internazionale. La Corte ritenne che non avesse fatto quanto era ragionevolmente possibile per arrestare e trasferire Mladić all’Aia. La mancata collaborazione con la giustizia internazionale costituiva dunque, essa stessa, una violazione del diritto internazionale.

C’è poi un passaggio della sentenza che dice molto sul rapporto fra diritto e responsabilità. La Bosnia-Erzegovina aveva chiesto un risarcimento economico. La Corte lo escluse non perché la violazione fosse irrilevante, ma perché non era possibile dimostrare con sufficiente certezza che una prevenzione più efficace da parte della Serbia avrebbe evitato il genocidio di Srebrenica.

La riparazione assunse così la forma della soddisfazione: l’accertamento formale della violazione da parte della Corte. Nessun risarcimento, dunque, ma una pronuncia destinata a fissare nella storia giuridica una responsabilità precisa.

Ed è qui che la storia di Mladić torna a incrociare quella della Serbia.

La Corte internazionale di giustizia non aveva il potere di arrestarlo. Non era un tribunale penale e non disponeva di una propria forza di polizia. La sentenza, però, aveva stabilito l’obbligo di Belgrado di cooperare con il Tribunale dell’Aia. Sul piano formale, l’articolo 94 dello Statuto delle Nazioni Unite prevede che, in caso di mancata esecuzione di una sentenza della Corte, la parte interessata possa rivolgersi al Consiglio di sicurezza.

Nella pratica, però, l’esecuzione delle decisioni internazionali dipende spesso da una combinazione di strumenti giuridici e politici. Nel caso serbo furono la pressione internazionale, l’evoluzione politica interna e la condizionalità legata al percorso di integrazione europea a contribuire alla progressiva collaborazione di Belgrado con la giustizia internazionale.

Mladić fu arrestato nel 2011 e trasferito all’Aia. Nel 2017 il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia lo condannò all’ergastolo per genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. È morto il 27 agosto scorso nella detenzione dell’Aia, portandosi dietro una condanna che il funerale di oggi non può cancellare.

Ma proprio il funerale mostra quanto la questione sia ancora aperta. Il diritto internazionale ha pronunciato le sue sentenze. Ha stabilito che a Srebrenica fu commesso un genocidio; ha riconosciuto la responsabilità penale individuale di Mladić; ha stabilito che la Serbia non era responsabile della commissione diretta del genocidio, ma aveva violato gli obblighi internazionali di prevenzione e cooperazione con la giustizia internazionale.

La politica e la memoria appartengono a un altro piano. Eppure si incontrano inevitabilmente con il diritto quando un uomo condannato per genocidio viene celebrato pubblicamente come un eroe nazionale, quando una commemorazione si svolge in una struttura delle Forze armate e quando esponenti istituzionali partecipano alle cerimonie che ne accompagnano la morte.

Il problema, allora, non è soltanto stabilire se Ratko Mladić abbia avuto o meno un funerale di Stato. La questione più profonda è capire quale rapporto uno Stato intenda avere con una sentenza internazionale quando una parte della sua società continua a celebrare come eroe chi quella sentenza ha condannato come criminale. La morte di un condannato non cancella la sentenza. E una cerimonia, privata o pubblica che sia, non può riscrivere ciò che il diritto internazionale ha già accertato.

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